In materia di normativa antincendio per gli edifici di civile abitazione (inclusi i condomini) bisogna far riferimento al D.M. 25/01/2019, che modifica il D.M. 246/1987.
Successivamente, con il D.M. 19/05/2022, è stata pubblicata la regola tecnica verticale V14 che contiene le misure di prevenzione incendi relative agli edifici destinati prevalentemente a civile abitazione e di altezza antincendio maggiore di 24 m.
Tali norme si possono applicare alle attività succitate in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al D.M. 246/1987.
Analizziamole nel dettaglio.
Normativa antincendio condomini: il D.M. 25/01/2019
Le disposizioni normative per l’antincendio dei condomini contenute nel D.M. 25/01/2019 riguardano sia gli edifici di nuova costruzione, sia quelli esistenti.
Il provvedimento, in vigore dal 6 maggio 2019, modifica quanto previsto dal D.M. 246/1987 (in particolare l’Allegato 1) ed introduce i nuovi requisiti a cui devono adeguarsi le facciate dei condomini, al fine di prevenire la propagazione del fuoco.
Requisiti sicurezza antincendio delle facciate
Il D.M. 25/01/2019 contiene prescrizioni volte ad ostacolare la propagazione di un eventuale incendio attraverso le facciate, elementi sensibili dal punto di vista della sicurezza incendio.
I requisiti di sicurezza antincendio delle facciate sono valutati avendo come obiettivi quelli di:
limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all’interno dell’edificio, a causa di fiamme o fumi caldi che fuoriescono da vani, aperture, cavità verticali della facciata, interstizi eventualmente presenti tra la testa del solaio e la facciata o tra la testa di una parete di separazione antincendio e la facciata, con conseguente coinvolgimento di altri compartimenti sia che essi si sviluppino in senso orizzontale che verticale, all’interno della costruzione e inizialmente non interessati dall’incendio;
limitare la probabilità di incendio di una facciata e la successiva propagazione dello stesso a causa di un fuoco avente origine esterna (incendio in edificio adiacente oppure incendio a livello stradale o alla base dell’edificio);
evitare o limitare, in caso d’incendio, la caduta di parti di facciata (frammenti di vetri o di altre parti comunque disgregate o incendiate) che possono compromettere l’esodo in sicurezza degli occupanti l’edificio e l’intervento delle squadre di soccorso.
Viene, inoltre, chiarito che le nuove disposizioni progettuali si applicano a:
edifici di civile abitazione di nuova realizzazione;
edifici esistenti oggetti di interventi successivi alla data di entrata in vigore del decreto comportanti la realizzazione o il rifacimento delle facciate per una superficie superiore al 50% della superficie complessiva delle facciate.
Non si applicano, invece a:
edifici di civile abitazione per i quali alla data di entrata in vigore del decreto siano stati pianificati o siano in corso lavori di rifacimento delle facciate sulla base di un progetto approvato dal competente Comando dei Vigili del Fuoco, ossia che all’entrata in vigore del regolamento risulteranno già autorizzati dalle competenti autorità.
Adeguamento normativa antincendio condominio: l’allegato 1
Parte integrante del decreto è l’Allegato 1, contenente modifiche alle norme tecniche del D.M. 246/1987. In particolare, viene aggiunto l’art. 9 e 9 bis.
Art. 9 – Deroghe
Qualora per particolari esigenze di carattere tecnico o di esercizio non fosse possibile attuare qualcuna delle prescrizioni contenute nelle presenti norme potrà essere avanzata istanza di deroga con le procedure di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
9-bis. – Gestione della sicurezza antincendio
Nel nuovo art. 9-bis. vengono fornite alcune definizioni (EVAC, GSA, Misure antincendio preventive, L.P., h) e, in particolare, l’attribuzione dei Livelli di prestazione (L.P.). Gli edifici di civile abitazione vengono classificati in 4 categorie in funzione dell’altezza, (dai 12 metri fino ad oltre gli 80 metri). La norma prevede un livello di prestazione antincendio per ogni categoria di altezza, nello specifico.
livello di prestazione 0, per gli edifici con altezza antincendi: 12 m ≤ h < 24 m
livello di prestazione 1, per gli edifici con altezza antincendi: 24 m < h ≤ 54 m
livello di prestazione 2, per gli edifici con altezza antincendi: 54 m < h ≤ 80 m livello di prestazione 3, per gli edifici con altezza antincendi oltre gli 80 m. Altezza antincendio condominio Ricordiamo che il D.M. 246/1987 fissava i criteri di sicurezza antincendio da applicare agli edifici di civile abitazione di altezza antincendi superiore a 12 metri. Gli edifici civili con altezza antincendi superiore a 24 m, invece, devono essere progettati in modo da consentire una rapida e sicura evacuazione in caso d’incendio ed essere conformi sempre a quanto riportato nel D.M. 246/1987, laddove per “altezza antincendi” non si intende l’altezza dell’edificio, ma un parametro di rischio, ossia: l’altezza massima misurata dal livello inferiore dell’apertura più alta dell’ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso. Il Decreto 30/2019 individua nuove misure calibrate in funzione dell’altezza degli edifici: obblighi più severi per gli edifici più alti, molto più semplici per gli edifici più bassi (fino a 24 metri). Di seguito una sintesi delle misure gestionali in funzione dei 4 livelli di prestazione. Livello di prestazione 0 In riferimento agli edifici con altezza tra i 12 e i 24 m, è necessario semplicemente individuare i comportamenti e le azioni corretti da tenere non solo in caso di emergenza, ma anche quotidianamente, per non alterare le condizioni di sicurezza. Tutti gli occupanti devono conoscere tali azioni e, all’occorrenza, essere in grado di applicarle. I compiti e le funzioni dell’amministratore di condominio, ossia il responsabile dell’attività, sono diversi: identificare le misure standard da attuare in caso d’incendio; fornire informazione agli occupanti sulle misure da attuare in caso di incendio; esporre un foglio informativo riportante divieti e precauzioni da osservare, numeri telefonici per l’attivazione dei servizi di emergenza, nonché le istruzioni per garantire l’esodo in caso d’incendio, come previsto nelle misure da attuare in caso d’incendio; mantenere in efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature ed altre misure antincendio adottate, effettuando verifiche di controllo ed interventi di manutenzione. I compiti e le funzioni dell’occupante in condizioni ordinarie sono: osservare le indicazioni sui divieti e precauzioni riportati nel foglio informativo; non alterare la fruibilità delle vie d’esodo e l’efficacia delle misure di protezione attiva e passiva. I compiti e le funzioni dell’occupante in condizioni d’emergenza, sono: dare istruzioni per la chiamata di soccorso ed informazioni utili per consentire un efficace soccorso; mettere in sicurezza apparecchiature ed impianti; fornire le istruzioni per l’esodo degli occupanti, anche in relazione alla presenza di persone con limitate capacità motorie, ove presenti; ricordare il divieto di utilizzo degli ascensori per l’evacuazione in caso di incendio, ad eccezione degli eventuali ascensori antincendio da utilizzare con le modalità di cui al D.M. 15 settembre 2005. Livello di prestazione 1 Per gli edifici tra i 24 m e i 54 m, la pianificazione dell’emergenza deve essere predisposta, comunicata e verificata. Tra le misure preventive da applicare vi è anche la valutazione dei rischi di incendio in caso di modifiche alle strutture, alle finiture, al rivestimento delle facciate, all’isolamento termico e acustico degli impianti. Livello di prestazione 2 In caso di edifici tra i 54 m e gli 80 m, oltre agli adempimenti del livello precedente, vi è l’obbligo di installazione di un impianto di segnalazione manuale e di allarme incendio con indicatori di tipo ottico e acustico, dei quali bisogna tener conto nella pianificazione dell’emergenza, che deve prevedere le procedure di attivazione e di diffusione dell’allarme. Livello di prestazione 3 Infine, per gli edifici oltre gli 80 m si prevede, in aggiunta alle indicazioni del livello di prestazione 2, anche che il responsabile dell’attività: designi il Responsabile della gestione della sicurezza antincendio; designi il Coordinatore dell’emergenza, in possesso di un attestato di idoneità tecnica; predisponga un centro di gestione, localizzato anche presso la portineria, che deve essere dotato delle centrali per la gestione di impianti antincendio e del sistema di allarme vocale e servirà per il coordinamento delle operazioni da svolgere in condizioni di emergenza. Responsabile della gestione della sicurezza antincendio In particolare, il responsabile della gestione della sicurezza antincendio pianifica e organizza le attività della gestione sicurezza antincendio, ossia: predispone le procedure gestionali ed operative, relative alle misure antincendio preventive; aggiorna la pianificazione dell’emergenza; controlla periodicamente le misure di prevenzione adottate; fornisce al Coordinatore dell’emergenza le necessarie informazioni e procedure da adottare previste nella pianificazione dell’emergenza; segnala al responsabile dell’attività le non conformità e le inadempienze di sicurezza antincendio. Coordinatore dell’emergenza Il coordinatore dell’emergenza sovrintende all’attuazione della pianificazione di emergenza e delle misure di evacuazione previste e si interfaccia con i responsabili delle squadre dei soccorritori. Nella complessa e delicata gestione della sicurezza antincendio puoi farti aiutare dal software antincendio, in linea con il codice di prevenzione incendi, con le nuove regole tecniche verticali e le linee guida dei Vigili del Fuoco, elaborando anche il foglio informativo utile sia per i condomini che per i soccorritori. Normativa antincendio condomini: la regola tecnica verticale del D.M. 19/05/2022 Con D.M. 19 maggio 2022 è stata pubblicata la regola tecnica V77 che deve essere utilizzata insieme alla regola tecnica orizzontale del Codice e alle altre pertinenti regole tecniche verticali. Con tale decreto sono state aggiornate le norme tecniche di prevenzione incendi che devono essere osservate negli edifici di civile abitazione, di cui all’allegato I del D.P.R. 151/2011, ivi individuate con il numero 77, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero a quelle di nuova realizzazione. Individua disposizioni di prevenzione incendi che riguardano gli edifici destinati prevalentemente a civile abitazione di altezza antincendio > 24 m (edifici destinati prevalentemente ad abitazione includenti anche attività artigiane o commerciali, magazzini, attività professionali, uffici, ecc.).
Gli edifici di civile abitazione sono classificati come segue, in relazione alla massima quota dei piani (h):
HC: h ≤ 32 m;
HD: h ≤ 54 m;
HE: h ≤ 80 m;
HF: h > 80 m;
Devono essere applicate tutte le misure antincendio della regola tecnica orizzontale attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri in esse definiti.
Regola tecnica verticale condomini
Regola tecnica verticale condomini AntiFuocus
Compiti del responsabile dell’attività
Il responsabile dell’attività organizza la gestione della sicurezza antincendio tramite:
adozione e verifica periodica delle misure antincendio preventive;
per le aree TC, verifica dell’osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni normali di esercizio;
mantenimento in efficienza dei sistemi, dispositivi, attrezzature e delle altre misure antincendio adottate, effettuando verifiche di controllo ed interventi di manutenzione, riportando gli esiti in un registro dei controlli;
predisposizione, verifica ed aggiornamento periodico della pianificazione d’emergenza.