Con la pubblicazione del decreto direttoriale n. 92 del primo agosto 2023, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (di concerto con i Ministeri della Salute e dello Sviluppo Economico) ha adottato il 42esimo elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui all’Allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008, che va a sostituire integralmente il precedente.

Ricordiamo che per ogni attrezzatura va accertata la sicurezza di funzionamento e il corretto utilizzo per l’incolumità dei lavoratori e la salvaguardia dell’ambiente. A tal riguardo, ti consiglio il software per la sicurezza nei luoghi di lavoro che ti consentirà di avere tutte le informazioni per adempiere all’obbligo ed eseguire la verifica delle attrezzature di lavoro attraverso uno specifico archivio contenente tutte le prescrizioni per il rispetto dei requisiti di sicurezza.

Decreto Direttoriale Ministero del Lavoro n. 92
Il mondo del lavoro è in continua evoluzione, e con esso anche le normative che lo regolamentano. In particolare, il decreto in esame apporta rilevanti aggiornamenti volti a garantire i controlli che il datore di lavoro in base all’art. 71 del dlgs n. 81/2008 deve garantire per la sicurezza e l’efficienza delle attrezzature di lavoro. Questi controlli devono essere effettuati in base alle indicazioni del produttore e alle verifiche periodiche stabilite.

Il provvedimento in esame si compone dei seguenti 3 articoli:

rinnovo delle iscrizioni nell’elenco dei soggetti abilitati;
elenco dei soggetti abilitati;
obblighi dei soggetti abilitati.
Gli obblighi previsti dal Testo Unico sulla sicurezza
L’art. 71, comma 11, del dlgs n. 81/2008 impone ai datori di sottoporre le attrezzature di lavoro, riportate nell’allegato VII del decreto, a verifiche periodiche da parte di soggetti pubblici o privati abilitati. Ricordiamo che l’Inail è titolare della prima verifica periodica dopo la messa in servizio di attrezzature e impianti e può intervenire entro 45 giorni dalla richiesta del datore di lavoro. Le modalità di verifica sulle attrezzature e i criteri per l’abilitazione dei relativi soggetti verificatori sono stati definiti successivamente dal dm 11 aprile 2011, in vigore dal 23 maggio 2012.

L’art. 87 del dlgs 81/2008 prevede una serie di sanzioni a carico del datore di lavoro in caso di mancata verifica delle attrezzature: un’ammenda che va da 500 a 6.400 euro o l’arresto da 2 a 4 mesi a seconda dei casi. Per maggiori chiarimenti, vedi articolo precedente: art. 71 dlgs 81/08: verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro.

Gli obblighi per i soggetti abilitati
Ricordiamo, inoltre, quali sono gli obblighi a cura dei soggetti abilitati alle verifiche:

rispettare i termini di cui all’articolo 2, comma 1 del dm 11 aprile 2011;
riportare in un apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate, i dati e le informazioni di cui al punto 4.2 dell’Allegato III al D.I. 11.4.2011. Il registro informatizzato deve essere trasmesso per via telematica, con cadenza trimestrale, al soggetto titolare della funzione;
conservare per un periodo non inferiore a dieci anni tutti gli atti documentali relativi all’attività di verifica;
comunicare preventivamente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali qualsiasi variazione nello stato di fatto o di diritto dei soggetti abilitati.
Entro il periodo di validità quinquennale dell’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali può procedere al controllo della permanenza dei presupposti di base all’idoneità dei soggetti abilitati.

Come vengono effettuate le verifiche?
La prima verifica viene effettuata dall’INAIL entro 45 giorni dalla richiesta del datore di lavoro. Se questo termine viene superato, il datore di lavoro può scegliere altri soggetti, sia pubblici che privati, autorizzati a svolgere questa funzione. Mentre, per le verifiche successive, il datore di lavoro ha la libertà di scegliere tra:

ASL;
Arpa (se prevista dalla legge regionale);
altri soggetti autorizzati;
gli ultimi possono anche assistere l’INAIL nelle prime verifiche.

Le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro sono finalizzate ad accertare la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d’uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell’attrezzatura di lavoro e l’efficienza dei dispositivi di sicurezza. La sicurezza sul lavoro è una priorità, e il Decreto Direttoriale Ministero del Lavoro n. 92 del 1° agosto 2023 rappresenta un passo avanti in questa direzione.

Oggi le continue modifiche normative ed i possibili errori sono sempre dietro l’angolo, per questo ti consiglio il software DVR aggiornato costantemente per la sicurezza nei luoghi di lavoro secondo il Testo unico per la sicurezza, in modo da garantire un ambiente di lavoro sicuro e conforme con le normative in vigore.

Fonte: https://biblus.acca.it/decreto-direttoriale-lavoro/