Un impianto di illuminazione di sicurezza è un presidio fondamentale per tutelare la salvezza degli occupanti di un luogo e la sicurezza dei soccorritori in caso di emergenza, dato che consente l’esodo sicuro da quello stesso luogo in caso di mancanza della normale alimentazione. Fa parte dell’illuminazione di emergenza insieme all’illuminazione di riserva.

In questo articolo trovi un excursus sulle norme di riferimento con particolare attenzione:

alle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e a quelle di prevenzione incendi
alla norma UNI EN 1838 sui requisiti illuminotecnici dei sistemi di illuminazione di emergenza
alla norma UNI CEI 11222-2013, che indica le procedure per effettuare le verifiche e la manutenzione periodica degli impianti di illuminazione di sicurezza degli edifici, costituiti da apparecchi per l’illuminazione di emergenza (sia di tipo autonomo sia ad alimentazione centralizzata e di altri eventuali componenti utilizzati nei sistemi) al fine di garantirne l’efficienza operativa.
Ti suggeriamo alcuni strumenti che possono essere di aiuto a gestire la progettazione, la verifica e la manutenzione degli impianti di illuminazione di sicurezza:

un software per la progettazione impianti elettrici con CAD integrato per effettuare la progettazione elettrica e illuminotecnica in maniera completamente integrata
un software di prevenzione incendi per la valutazione del rischio, la definizione di strategie antincendio conformi al Codice di Prevenzione Incendi e la produzione delle tavole e della documentazione richiesta dai VV.F:

un software per la sicurezza nei luoghi di lavoro per la corretta redazione del DVR e del Piano di Evacuazione e Antincendio

Quando l’illuminazione di sicurezza è obbligatoria?
Il D.Lgs. 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza) prevede – all’Allegato IV (Requisiti dei luoghi di lavoro) – che:

le vie e le uscite di emergenza devono essere evidenziate da apposita segnaletica, conforme alle disposizioni vigenti, durevole e collocata in luoghi appropriati.
le vie e le uscite di emergenza che richiedono un’illuminazione devono essere dotate di un’illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente, che entri in funzione in caso di guasto dell’impianto elettrico.
Il D.M. 3 agosto 2015 (Codice Prevenzione Incendi) affronta la questione dell’illuminazione di sicurezza nel capitolo dedicato alle “Strategie antincendio” stabilendo che:

lungo le vie d’esodo deve essere installato impianto di illuminazione di sicurezza, qualora l’illuminazione possa risultare anche occasionalmente insufficiente a consentire l’esodo degli occupanti;
durante l’esodo, l’impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare un illuminamento orizzontale al suolo sufficiente a consentire l’esodo degli occupanti, in conformità alle indicazioni della norma UNI EN 1838 e comunque ≥ 1 lx lungo la linea centrale della via d’esodo;
negli ambiti ove l’attività sia svolta con assente o ridotta illuminazione ordinaria (es. sale cinematografiche, sale teatrali, …) eventuali gradini lungo le vie d’esodo devono essere provvisti di illuminazione segna-passo.
Tutti i sistemi di protezione attiva e l’illuminazione di sicurezza, devono disporre di alimentazione elettrica di sicurezza. L’impianto di illuminazione di sicurezza deve soddisfare anche i requisiti previsti nel capitolo S.10. Per la progettazione dell’impianto di illuminazione di sicurezza può essere impiegata la norma UNI EN 1838.

Il D.M. 3/09/2021 (Decreto “Mini-codice” – Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro) stabilisce che:

il sistema d’esodo (es. vie d’esodo, luoghi sicuri, spazi calmi, …) deve essere facilmente riconosciuto ed impiegato dagli occupanti grazie ad apposita segnaletica di sicurezza;
lungo le vie d’esodo deve essere installato un impianto di illuminazione di sicurezza, qualora l’illuminazione naturale possa risultare anche occasionalmente insufficiente a consentire l’esodo degli occupanti.
Sempre in materia di prevenzione incendi, le regole tecniche verticali tradizionali prevedono specifici obblighi relativi all’uso dell’illuminazione di sicurezza in ambienti specifici. L’obbligo vige in:

autorimesse di capacità superiore a 300 autoveicoli e autosilo (D.M. 1/02/1986 applicato in alternativa al D.M. 21/02/2017);
edifici di civile abitazione da 32 metri a oltre 80 metri di altezza (D.M. 246/1987 applicato in alternativa al D.M. 19/05/2022);
metropolitane (D.M. 11/01/1988).
edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre (D.M. 569/1992 applicato in alternativa al D.M. 10/07/2020);
edifici scolastici (D.M. 26/08/1992 applicato in alternativa al D.M. 7/08/ 2017);
attività ricettive turistico-alberghiere (D.M. 9/04/1994 applicato in alternativa al D.M. 9/08/2016);
edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi, nello specifico è previsto nelle sale di lettura e negli ambienti, ove si presuppone la presenza del pubblico (art. 6 D.P.R. 418/1995);
impianti sportivi, nello specifico per impianti al chiuso, quelli all’aperto per i quali è previsto l’uso notturno e negli ambienti interni degli impianti sportivi all’aperto e per complessi e impianti con capienza non superiore a 100 spettatori o privi di spettatori (D.M. 18/03/1996);
locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo (D.M. 19/08/1996 applicato in alternativa al D.M. 22/08/2022);
strutture sanitarie pubbliche e private (D.M. 18/09/2002 applicato in alternativa al D.M. 29/03/2021);
uffici (D.M. 22/02/2006 applicato in alternativa al D.M. 8/08/2016);
luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di guasto dell’illuminazione artificiale (D.L.gs 81/08);
attività commerciali con superficie superiore a 400 m2 (D.M. 27/07/2010).

UNI EN 1838: a cosa servono l’illuminazione di emergenza, di sicurezza e di riserva
Il riferimento normativo sull’illuminazione di emergenza è la UNI EN 1838 aggiornata nel 2013.

La norma definisce i requisiti illuminotecnici dei sistemi di illuminazione di emergenza, installati in edifici o locali in cui tali sistemi sono richiesti. Essa si applica, principalmente, ai luoghi destinati al pubblico o ai lavoratori.

Di seguito forniamo una rassegna sintetica e non esaustiva delle prescrizioni contenute nella norma.

Classificazione dell’illuminazione di emergenza e sicurezza
L’illuminazione di emergenza ingloba:

l’illuminazione di sicurezza: provvede all’illuminazione per la sicurezza delle persone durante l’evacuazione di una zona o di coloro che tentano di completare un’operazione pericolosa prima di lasciare la zona. Essa include a sua volta:
l’illuminazione di sicurezza per l’esodo: facilita l’esodo sicuro da un luogo per gli occupanti, fornendo appropriate condizioni di visibilità e indicazioni adeguate sulle vie di esodo e in luoghi particolari; assicura l’agevole localizzazione e/o l’impiego di dispositivi di sicurezza e antincendio;
segnali di sicurezza
l’illuminazione antipanico: riduce la probabilità dell’insorgenza del panico, consentendo agli occupanti di raggiungere le vie di esodo in sicurezza, fornendo condizioni di visibilità idonee all’individuazione della direzione di uscita. Il flusso di luce per l’illuminazione delle vie di esodo dovrebbe essere diretto dall’alto verso il piano di riferimento e dovrebbe illuminare ogni ostacolo fino a 2 metri di altezza al di sopra del piano;
l’illuminazione di area del compito ad alto rischio: contribuisce alla sicurezza delle persone impegnate in situazioni pericolose, consente di effettuare le corrette procedure di terminazione dei processi in funzione della sicurezza di altri occupanti del luogo;
l’illuminazione di riserva: consente di continuare la normale attività senza sostanziali cambiamenti.
Illuminazione di emergenza, di sicurezza e di riserva
Illuminazione di emergenza, di sicurezza e di riserva

Prescrizioni generali
Per l’illuminazione di emergenza, la norma UNI EN 1838 stabilisce i seguenti requisiti minimi:

l’illuminazione di emergenza deve fornire una luminosità pari ad almeno il doppio di quella della luna in una notte serena.
l‘illuminazione di sicurezza deve segnalare le vie di esodo in modo che siano facilmente identificabili e possano essere agevolmente seguite fino al “luogo sicuro”.
Per assicurare che l’illuminazione di sicurezza funzioni all’occorrenza in osservanza alle prescrizioni di legge, deve essere installata, sottoposta a prova e mantenuta in conformità alla EN 60598-2-22, EN 50172 e EN 62034.

La progettazione dello schema di illuminazione di emergenza dovrebbe essere basata sulle condizioni peggiori (per esempio, emissione minima di luce e limiti massimi di abbagliamento) degli apparecchi luminosi durante la vita operativa e dovrebbe essere basata solo sulla luce diretta proveniente dagli apparecchi di illuminazione. Si dovrebbero ignorare i componenti di luce interriflessa dalla superficie dell’ambiente.

Tuttavia, nei sistemi di illuminazione quali gli apparecchi di illuminazione indiretti o diretti verso l’alto (utilizzati come apparecchi di illuminazione di emergenza in modalità mantenuta) dove l’apparecchio funziona in combinazione ad una superficie riflettente, la prima riflessione (basata sulla riflettanza mantenuta) può essere presa come luce diretta prodotta dal sistema, mentre si devono ignorare le riflessioni successive.

Di seguito, riportiamo le prescrizioni previste dalla norma tecnica:

l’illuminazione di sicurezza deve illuminare qualsiasi ostacolo fino a 2 metri da terra;
per ridurre il panico è importante che le vie di uscita siano chiaramente indicate e illuminate;
le luci di emergenza devono essere installate e mantenute nel rispetto delle norme tecniche di dettaglio (EN 60598-2, EN 50172, EN 62034);
tutti i segnali di evacuazione devono essere illuminati in modo da indicare la via di esodo. Tutti i segnali di evacuazione e l’illuminazione devono essere installati ad almeno 2 metri da terra;
Il segnale di sicurezza andrebbe installato, se possibile, entro i 20° di inclinazione sopra la vista orizzontale;
Se non è possibile la visione diretta di un’uscita di emergenza, si dovrà installare un cartello direzionale illuminato che indichino il percorso verso la via di esodo;
Punti presso cui installare illuminazione di emergenza
entro 2 metri da ogni porta installata lungo la via di esodo;
entro 2 metri dalle scale;
entro 2 metri da ogni dislivello;
sui segnali di sicurezza delle vie di esodo;
ad ogni cambio di direzione garantendo illuminazione per entrambi i lati del cambio;
ad ogni intersezione di corridoi garantendo illuminazione per entrambi i corridoi;
entro 2 metri da ogni uscita;
all’esterno verso un luogo sicuro;
entro 2 metri da ogni punto di primo soccorso in modo che ogni cassetta o pacchetto di medicazione sia illuminato con un livello pari ad almeno 5 lux;
entro 2 metri da ogni dispositivo antincendio o punto di chiamata in modo da garantire una loro illuminazione, e del loro segnale, di almeno 5 lux;
entro 2 metri da ogni apparecchiatura per l’evacuazione dei disabili;
entro 2 metri dai rifugi e dai punti di raccolta dei disabili.
Illuminazione delle vie di esodo
Per le vie di esodo di larghezza fino a 2 metri, si deve garantire:

un’illuminazione al suolo, lungo la linea centrale, di almeno 1 lux;
illuminazione della banda centrale (larghezza metà della larghezza della via di esodo) pari ad almeno il 50% del valore sulla linea centrale.
Per le vie di esodo superiori a 2 metri, si dovranno considerare come insieme di percorsi da 2 metri di larghezza, oppure forniti di illuminazione antipanico.

Alcune regole di prevenzione incendi, impongono invece:

2-5 lux misurati a 1 metro da terra;
5 lux misurati a 1 metro da terra in prossimità di porte e scale.
Tra il valore massimo di illuminamento e il minimo, il rapporto non può essere inferiore a 1:40.

La durata dell’illuminazione di sicurezza delle vie di esodo deve essere garantita per almeno 1 ora e deve garantire l’illuminazione prevista in misura del 50% entro 5 secondi e del 100% entro 60 secondi.

Illuminazione antipanico
Per evitare situazioni di panico, l’illuminazione non può essere inferiore a 0,5 lux al suolo, eccezion fatta per una fascia di 50 cm lungo il bordo dell’area. Valgono le performance richieste per l’illuminazione delle vie di esodo. L’illuminazione antipanico è richiesta nei servizi igienici per disabili.

Illuminazione di area del compito ad alto rischio
E’ necessario garantire che l’illuminazione residua, in assenza di alimentazione, sia pari ad almeno il 10% dell’illuminazione normalmente presente, misurata sul piano di riferimento dell’attività (es. piano di lavoro, quadro comandi, pulsantiera). L’autonomia andrà definita in modo che non determini rischi per le persone e viene determinata dal datore di lavoro. L’illuminazione richiesta deve essere raggiunta entro 0,5 secondi.

Segnali di evacuazione illuminati
Poiché i segnali illuminati risultano maggiormente visibili, la distanza di visibilità si determina con questa formula:

l = z x h

dove:

l = distanza di visibilità;
z = distanza orizzontale dal segnale ed è pari a 100 per i segnali illuminati esternamente e 200 per i segnali illuminati internamente;
h = altezza del cartello.
Il segnale va installato nel raggio di 20° rispetto al piano di visione orizzontale.

UNI CEI 11122: verifiche dell’impianto di illuminazione di sicurezza
La norma UNI CI 11122 specifica le procedure per effettuare le verifiche e la manutenzione periodica degli impianti di illuminazione di sicurezza degli edifici, costituiti da apparecchi per illuminazione di emergenza, sia di tipo autonomo sia ad alimentazione centralizzata e di altri eventuali componenti utilizzati nei sistemi, al fine di garantirne l’efficienza operativa.

L’impianto di illuminazione di sicurezza deve essere sottoposto a regolare manutenzione e al controllo del funzionamento. Le verifiche periodiche sono operazioni in grado di evidenziare lo stato di efficienza dell’impianto, lo stato di funzionamento dei componenti. Le verifiche periodiche sono di 3 tipi:

verifica generale;
verifica di funzionamento;
verifica di autonomia.
Verifica generale
Le verifiche generali hanno cadenza annuale e sono operazioni che consentono la valutazione dell’efficienza complessiva degli apparecchi di sicurezza, dell’alimentazione di sicurezza e il rispetto dei requisiti illuminotecnici di progetto attraverso la verifica:

della presenza degli apparecchi nell’ubicazione prevista, ovvero numero e tipologia in conformità con il progetto;
dell’assenza di ostacoli di qualsiasi natura che possano compromettere l’efficacia e la visibilità dei dispositivi di illuminazione di sicurezza;
dell’integrità e leggibilità dei segnali di sicurezza internamente illuminati e dell’assenza di ostacoli fra i segnali di sicurezza esternamente illuminati e apparecchi di illuminazione di sicurezza posti in corrispondenza;
del degrado delle lampade;
delle condizioni necessarie al fin di ottenere le prestazioni illuminotecniche previste per l’impianto.
Verifica di funzionamento
Le verifiche di funzionamento si devono svolgere ogni sei mesi e sono operazioni finalizzate alla valutazione della corretta attivazione dell’impianto di illuminazione, in caso di mancanza di energia ordinaria, mediante la verifica:

dell’effettiva condizione di ricarica degli apparecchi di tipo autonomo o della sorgente di alimentazione centralizzata;
dell’operatività del sistema di inibizione (ove presente);
della corretta commutazione e dell’effetto intervento di emergenza di tutti gli apparecchi (accensione della sorgente luminosa);
delle indicazioni fornite dal pannello di controllo del gruppo soccorritore e verifica delle corrette operazioni del sistema di alimentazione centralizzata nel funzionamento di emergenza;
del funzionamento del comando di spegnimento del sistema di alimentazione centralizzato (ove presente);
delle condizioni costruttive degli apparecchi.
Verifica dell’autonomia
La verifica dell’autonomia deve essere effettuata ogni anno è la misurazione del tempo di accensione delle sorgenti luminose dell’impianto di illuminazione di sicurezza a partire dall’istante in cui si ha mancanza dell’alimentazione ordinaria e a seguito del tempo di ricarica previsto dalle batterie che forniscono l’alimentazione di sicurezza. Tutti gli apparecchi di illuminazione di sicurezza e le indicazioni segnaletiche della specifica sezione di impianto o area devono essere illuminate continuativamente per il tempo dell’autonomia prevista.

La verifica dell’autonomia si effettua mediante:

simulazione della condizione di intervento degli apparecchi per il tempo di autonomia previsto mediante interruzione dell’alimentazione ordinaria;
verifica che tutti gli apparecchi della sezione si accendano al momento dell’interruzione dell’alimentazione ordinaria (esame a vista);
verifica che tutti gli apparecchi della sezione siano accesi al termine dell’autonomia di impianto (esame a vista).
Quanto dura l’autonomia di un impianto di illuminazione di emergenza?
Secondo la UNI l’autonomia minima richiesta ai fini dell’esodo è di un’ora. Le norme analizzate in precedenza fanno alcune precisazioni per:

alberghi: 1 ora;
centri commerciali: 1.30 h;
impianti sportivi: 1 h;
uso medico: 2 h;
uffici: 2 h (sono ammesse singole lampade autonome purché abbiano un’autonomia di 1 h);
scuole: non inferiore a 30 minuti;
locali pubblico spettacolo: 1 h.
UNI CEI 11122: manutenzione periodica dell’illuminazione di sicurezza
Dopo aver effettuato le opportune verifiche appena analizzate, si passa ad eventuali azioni correttive e/o alla manutenzione periodica, ossia operazioni che eliminano guasti e malfunzionamenti evidenziati a seguito dei controlli. La manutenzione periodica riduce la probabilità dell’insorgenza di condizioni di guasti e/o di pericolo ed è finalizzata alla conservazione della conformità dell’impianto alle prescrizioni progettuali. Le azioni sono:

interventi sugli apparecchi di illuminazione e segnalazione di sicurezza, come ad esempio la sostituzione delle batterie, il serraggio delle morsettiere e dei sistemi di aggancio e/o la sostituzione di lampade, diffusori e riflettori degradati;
interventi sulla sorgente di alimentazione centralizzata, come ad esempio la sostituzione del comando per i Vigili del Fuoco per lo spegnimento di emergenza del sistema di alimentazione centralizzato, la sostituzione delle parti soggette ad usura, la pulizia o la sostituzione di batterie ed ingrassaggio morsetti, pulizia delle griglie e delle ventole per il raffreddamento.
La manutenzione può essere

ordinaria: finalizzata a contenere il degrado derivato dall’utilizzo, a fronteggiare eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi che comunque non modificano la struttura dell’impianto su cui si interviene o la sua destinazione d’uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto d’uso e manutenzione del costruttore;
straordinaria: finalizzata al rinnovo o alla sostituzione di parti dell’impianto con interventi che non modificano in modo sostanziale le prestazioni e che richiedono l’impiego di strumenti o attrezzi particolari di uso non corrente o che comunque non rientrano negli interventi relativi alle definizioni di nuovo impianto, di trasformazione e di ampliamento di un impianto.

Fonte:
https://biblus.acca.it/illuminazione-di-emergenza-e-di-sicurezza-norme-requisiti-e-obblighi/