La formazione dei lavoratori sulla sicurezza è obbligatoria per ogni tipo di azienda che comprenda almeno un lavoratore come previsto dal dlgs 81/08.

Il datore di lavoro deve infatti provvedere alla corretta informazione e formazione dei lavoratori. Inoltre, deve attestare l’avvenuta formazione dei lavoratori altrimenti rischia di incorrere in sanzioni amministrative o penali. Per non correre alcun rischio, puoi utilizzare il software specializzato in sicurezza sul lavoro con cui puoi compilare il modello già predisposto e stampare in pochi passaggi l’attestato di avvenuta formazione dei lavoratori. Provalo gratuitamente!

Scopriamo l’importanza della formazione e informazione dei lavoratori e gli obblighi del datore di lavoro e dei lavoratori.

L’informazione e la formazione dei lavoratori sono un obbligo
Il testo unico sicurezza (dlgs 81/08) stabilisce una serie di doveri vincolanti per i datori di lavoro riguardo alla tutela della salute e sicurezza nei contesti lavorativi.

Tra questi obblighi, il datore di lavoro è tenuto a fornire un’adeguata informazione e formazione ai lavoratori, un obbligo sancito dagli articoli 36 e 37 di detto decreto legislativo.

Informazione obbligatoria dlgs 81/08
L’art. 36 del dlgs 81/08 stabilisce che il datore di lavoro ha l’obbligo di garantire che ogni lavoratore riceva un’adeguata informazione su diversi aspetti legati alla salute e sicurezza sul luogo di lavoro, da informazioni generali a informazioni più specifiche.

Tra le informazioni generali:

rischi legati alla salute e sicurezza connessi alle attività dell’impresa;
procedure riguardanti il primo soccorso, la lotta antincendio e l’evacuazione dei luoghi di lavoro;
nominativi dei lavoratori incaricati di applicare specifiche misure;
nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, oltre al medico competente.
Entrando nello specifico, deve informare su:

rischi specifici correlati all’attività svolta dal lavoratore;
normative di sicurezza e disposizioni aziendali in materia;
pericoli legati all’uso di sostanze pericolose, basati sulle schede di sicurezza conformi alle normative vigenti;
misure e attività di protezione e prevenzione adottate.
È essenziale che il contenuto dell’informazione sia facilmente comprensibile per tutti i lavoratori e che consenta loro di acquisire le conoscenze necessarie. Nel caso di lavoratori immigrati, l’erogazione delle informazioni richiede una verifica preliminare della comprensione della lingua utilizzata durante il processo informativo.

Formazione obbligatoria dlgs 81/08
L’art. 37 del dlgs 81/08 stabilisce che il datore di lavoro è responsabile di garantire che ogni lavoratore riceva una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L’articolo sancisce che, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, la formazione dei lavoratori è obbligatoria su:

concetti fondamentali: rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza;
rischi specifici correlati alle mansioni e le relative misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristiche del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione sono definiti mediante accordo nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

La Conferenza permanente deve provvedere all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del decreto per garantire la definizione della formazione obbligatoria, delle modalità di verifica finale di apprendimento, delle verifiche di efficacia della formazione e del monitoraggio dell’applicazione degli accordi.

La formazione e l’eventuale addestramento specifico devono avvenire in occasione della costituzione del rapporto di lavoro, del trasferimento o cambiamento di mansioni, e dell’introduzione di nuove attrezzature, tecnologie o sostanze pericolose.

Pertanto, la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.

La formazione deve avvenire durante l’orario di lavoro senza oneri economici per i lavoratori e il contenuto deve essere facilmente comprensibile e adattato alle lingue dei lavoratori, compresi gli immigrati.

Le competenze acquisite durante la formazione devono essere registrate nel libretto formativo del cittadino. Il contenuto del libretto è considerato per la programmazione e verificato dagli organi di vigilanza. In caso di sovrapposizione di contenuti formativi, è riconosciuto un credito formativo, e le modalità di riconoscimento sono stabilite dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Chi ha l’obbligo di formare e informare i lavoratori
Come abbiamo visto, il datore di lavoro ha l’obbligo di formare e informare i lavoratori e i lavoratori hanno l’obbligo di partecipare ai corsi di formazione sicurezza sul lavoro disposti dal datore di lavoro.

Tale formazione è condotta da una persona esperta sul luogo di lavoro, comprendendo prove pratiche e esercitazioni applicate.

Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti devono ricevere un’adeguata e specifica formazione con aggiornamenti periodici. Queste figure hanno la possibilità di formarsi presso organismi paritetici, scuole edili o associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto a una formazione specifica, definita dalla contrattazione collettiva nazionale, che copre vari aspetti, dalla legislazione agli aspetti tecnici e di comunicazione.

Anche gli incaricati di attività specifiche, come prevenzione incendi e lotta antincendio, evacuazione, salvataggio e primo soccorso, sono soggetti a formazione specifica e aggiornamenti periodici.

Formazione obbligatoria sicurezza: corsi sicurezza sul lavoro
La formazione sicurezza sul lavoro è un requisito da rispettare mediante degli specifici corsi di sicurezza sul lavoro.

Ogni corso, in base all’Accordo Stato Regioni del 2011, deve avere:

un soggetto organizzatore;
un responsabile del progetto formativo;
uno o più docenti;
un massimo di 35 discenti.
Il corso si svolge per il numero di ore previste dalla normativa e affronta in modo esaustivo tutti gli argomenti stabiliti, considerando le differenze di genere, età, provenienza e lingua per garantire a ciascun discente lo stesso livello di comprensione. Ogni partecipante deve frequentare almeno il 90% delle ore e, una volta completato, può sostenere un test di valutazione finale per verificare l’effettiva acquisizione delle nozioni. Il superamento garantisce l’ottenimento dell’Attestato di certificazione.

La normativa prevede che il corso sia svolto entro 60 giorni dall’assunzione durante l’orario lavorativo e non comporti oneri per i lavoratori; è, infatti, il datore di lavoro a coprire i costi dei corsi di sicurezza.

Il corso può essere condotto in aula o in modalità e-learning, quando possibile, per migliorare la conciliazione tra le esigenze professionali e personali di discenti e docenti.

Chi deve formarsi sulla sicurezza?
Ai sensi dell’art. 37 del dlgs 81/08, i soggetti obbligati a frequentare i corsi di formazione sono tutti coloro che devono contribuire alla sicurezza, vale a dire:

lavoratori e soggetti equiparati secondo l’art. 2 del dlgs 81/08;
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o RLS;
responsabile del servizio di prevenzione e protezione o RSPP;
datore di lavoro che svolge le funzioni di RSPP ai sensi dell’art. 34 del dlgs 81/08;
dirigente per la sicurezza sul lavoro;
preposto per la sicurezza sul lavoro;
addetti alla gestione delle emergenze (antincendio e primo soccorso);
coordinatori per la sicurezza nei cantieri: coordinatore di sicurezza in fase di progettazione e coordinatore di sicurezza in fase di esecuzione.
Oltre a queste figure, sono previsti corsi specifici per formare i docenti formatori, dotandoli delle competenze necessarie per svolgere docenze valide per l’adempimento dell’obbligo.

Formazione sicurezza per i lavoratori
La durata dei corsi di sicurezza per i lavoratori varia in base al livello di rischio, definito dal codice ATECO dell’azienda:

8 ore per rischio basso;
12 ore per rischio medio;
16 ore per rischio alto.
L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni.

Formazione sicurezza per RLS
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) rappresenta un ruolo ricoperto da un lavoratore, il quale, una volta eletto, ha diritto a una formazione della durata di 32 ore.

Per chi svolge svolge questa funzione, l’aggiornamento è previsto ogni anno.

Formazione sicurezza per RSPP
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è una figura obbligatoriamente presente in tutte le aziende.

Questo ruolo può essere svolto dal datore di lavoro, da un consulente esterno o da un lavoratore.

Quando il datore di lavoro svolge questa funzione, deve partecipare a un corso con durata variabile a seconda del rischio definito dal codice ATECO dell’azienda:

rischio basso: 16 ore;
rischio medio: 32 ore;
rischio alto: 48 ore.
Un aggiornamento periodico è obbligatorio ogni 5 anni.

Il lavoratore può svolgere questa funzione a patto che possieda i requisiti richiesti per il consulente attraverso un corso suddiviso in tre moduli di durata variabile, in base al macro-settore produttivo.

Formazione sicurezza per gli addetti alle emergenze: addetto antincendio e al primo soccorso
Gli addetti alle emergenze ricoprono un ruolo fondamentale per la sicurezza di ogni azienda: ogni impresa deve avere almeno un addetto all’antincendio e uno al primo soccorso.

In aziende con fino a 5 lavoratori, il datore di lavoro può svolgere questi ruoli, a condizione di essere presente nei luoghi di lavoro.

Gli addetti alle emergenze devono seguire corsi dedicati:

la formazione degli addetti all’antincendio ha una durata variabile in base al rischio indicato nel DVR; per addetti di imprese a rischio basso, medio o alto, i corsi durano rispettivamente 4 ore, 8 ore o 12 ore e per i corsi antincendio a rischio medio e alto, è prevista una parte pratica, l’aggiornamento periodico è obbligatorio;
per gli addetti al primo soccorso, la durata, gli argomenti e le modalità dei corsi sono dettagliati nel DM 388/2003.
A questi corsi di sicurezza si aggiungono quelli previsti da altre leggi, norme o accordi, come ad esempio i corsi per l’uso di attrezzature speciali che richiedono specifica abilitazione e corsi di addestramento, come quello per l’uso corretto e pratico dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). Il datore di lavoro è tenuto a valutare l’opportunità di ampliare il percorso formativo e gli argomenti trattati in base alla valutazione dei rischi connessi alle attività svolte dai lavoratori dell’azienda.

Di fondamentale importanza è rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità in materia di sicurezza sul lavoro.

Attestazione dell’avvenuta formazione dei lavoratori
Partecipare a un corso di sicurezza sul lavoro ha come primo obiettivo il conseguimento dell’attestato di certificazione, che testimonia il completamento dell’obbligo formativo prescritto.

Il datore di lavoro ha l’obbligo di attestare l’avvenuta formazione dei lavoratori in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. La mancata formazione dei lavoratori o attestazione di formazione comporta per il datore di lavoro gravi conseguenze ed è sanzionata mediante ammenda o arresto. Per evitare tale conseguenze, ti suggerisco di gestire la sicurezza sui luoghi di lavoro mediante lo specifico software di sicurezza sui luoghi di lavoro che ti fornisce tutti i modelli richiesti dalla normativa, tra cui il Modello dichiarazione art. 37 dlgs 81/2008, attestazione dell’avvenuta formazione dei lavoratori. Compilando i campi richiesti, otterrai in pochi e semplici passaggi il modello pronto da stampare!

Di seguito, trovi un esempio di modello che attesta l’avvenuta formazione dei lavoratori scaricabile in pdf.

Formazione sicurezza sul lavoro: sentenze di riferimento
Di seguito, si riportano una serie di sentenze che chiariscono e precisano aspetti fondamentali sul formazione sicurezza dei lavoratori.

La mancata formazione dell’operaio infortunato costituisce responsabilità per il datore di lavoro
La sentenza n. 23947/2020 della Corte di Cassazione sottolinea il ruolo cruciale della formazione dei lavoratori nella prevenzione degli infortuni sul lavoro e specifica come la mancata formazione dell’operaio infortunato costituisce responsabilità per il datore di lavoro.

La sentenza n. 23947/2020 della Corte di Cassazione ribadisce l’importanza cruciale della formazione dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro, sottolineando che il datore di lavoro è responsabile della sicurezza dell’ambiente di lavoro.

Il caso in questione riguarda un incidente durante i lavori di manutenzione di uno stabilimento balneare, in cui un operaio è stato investito da un muletto.

La Cassazione conferma che il datore di lavoro deve fornire una formazione sufficiente ed adeguata, eliminando le fonti di pericolo. La difesa del datore di lavoro, basata sull’iniziativa autonoma degli operai e sull’abnormità del comportamento dell’operaio infortunato, viene respinta.

La Corte afferma che la mancanza di formazione antinfortunistica è una responsabilità del datore di lavoro, escludendo il comportamento anomalo degli operai.

La sentenza sottolinea che solo con la formazione adeguata, un comportamento sconsiderato sarebbe stato consapevole, evidenziando l’importanza di una preparazione specifica per prevenire infortuni sul lavoro.

Fonte:
https://biblus.acca.it/formazione-sicurezza-sul-lavoro/