Lo smaltimento delle terre e rocce da scavo avviene in linea con precise disposizioni legislative in quanto si tratta di rifiuti particolari
Smaltimento terre e rocce da scavo

Tra i rifiuti maggiormente prodotti nei cantieri edili troviamo di sicuro quelli originati dalle terre e rocce da scavo. Essi devono essere smaltiti secondo precise disposizioni in quanto si tratta di rifiuti particolari, prodotti durante scavi, perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento, opere infrastrutturali, rimozione e livellamento di opere in terra. L’argomento è complesso e articolato, nonché delicato per via dei rischi possibili: seppellimento e sprofondamento. Il dlgs 81/08 prevede la redazione del piano di sicurezza degli scavi, documento fondamentale per la sicurezza dei lavoratori che puoi elaborare in conformità con la normativa grazie al software piano di sicurezza scavi.

Cosa si intende per terre e rocce da scavo
La definizione di terre e rocce da scavo è contenuta nell’art. 2 del dpr 120/2017 che le definisce come il suolo escavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un’opera come:

scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee);
perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento;
opere infrastrutturali, gallerie e strade;
rimozione e livellamento di opere in terra.
Terre e rocce da scavo: normativa
La normativa che riguarda le terre e rocce da scavo nel tempo ha subito modifiche ed evoluzioni. Gestire questa tipologia di rifiuti significa, sostanzialmente, reimpiegarli come sottoprodotti oppure smaltirli come rifiuti.

La normativa di riferimento è il dlgs 152/2006 per la parte di gestione dei materiali. Successivamente è stato emanato il dpr 120/2017 che include in un unica disposizione tutte le regole relative alla gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti.

A seconda delle loro specifiche caratteristiche, origine e destinazione, vengono applicati regimi normativi distinti:

in conformità all’art. 185, comma 1, lettera c) del dlgs 152/2006, le terre e rocce allo stato naturale possono essere riutilizzate nello stesso sito di produzione. Questo implica che questi materiali possono essere utilizzati nuovamente senza ulteriori procedure o autorizzazioni particolari, purché siano reintegrati nello stesso sito da cui provengono;
secondo il dpr 120/2017, le terre e rocce da scavo che soddisfano determinati requisiti possono essere trattate come sottoprodotti. Questi materiali possono essere riutilizzati all’interno della stessa opera per la quale sono stati generati, in un’altra opera come sostituzione dei materiali estratti da cave o in processi produttivi. Tuttavia, è importante notare che il riutilizzo in impianti industriali è ammesso solo se il processo industriale di destinazione mira a produrre beni materialmente distinti dalle terre e rocce e comporta una sostanziale modifica chimico-fisica di tali materiali;
per quanto riguarda le terre e rocce da scavo che non rientrano in nessuna delle categorie di cui sopra, il dlgs 152/2006, parte IV, stabilisce che tali materiali devono essere smaltiti come rifiuti. Questo significa che devono essere gestiti in conformità con le normative vigenti relative allo smaltimento dei rifiuti, garantendo il rispetto delle norme ambientali e di sicurezza.
Smaltimento terra da scavo: come funziona
Il processo di smaltimento terra da scavo è un procedimento complesso che richiede attenzione e rispetto per l’ambiente. Ecco come funziona in dettaglio:

caratterizzazione dei materiali: prima di iniziare il processo di smaltimento, è fondamentale condurre una caratterizzazione dettagliata delle terre e rocce da scavo. Questo processo implica l’analisi delle proprietà fisiche, chimiche e geotecniche dei materiali al fine di determinarne l’idoneità per specifiche destinazioni;
raccolta e separazione: una volta che i materiali sono stati caratterizzati, vengono raccolti sul sito di scavo. È di vitale importanza separare le terre e rocce da altri tipi di rifiuti, come plastica, legno o metalli. Questa separazione corretta agevola i passaggi successivi nel trattamento e nello smaltimento;
trasporto: i materiali raccolti vengono trasportati verso centri di raccolta e smaltimento autorizzati;
trattamento: nei centri di raccolta, le terre e rocce da scavo sono soggette a trattamenti specifici. Questi trattamenti possono includere operazioni di selezione, separazione, triturazione e vagliatura per ridurre le dimensioni dei materiali e separare eventuali componenti inerti indesiderate;
destinazione finale: una volta trattati, i materiali vengono indirizzati verso una destinazione finale specifica. Questa scelta dipende dalle caratteristiche dei materiali e dalle normative locali. Le opzioni possono comprendere l’utilizzo delle terre e rocce per riempimenti controllati, la realizzazione di opere di bonifica ambientale, il riutilizzo in progetti di costruzione o l’impiego come materie prime per la produzione di materiali riciclati.

Smaltimento terre da scavo: dlgs 152/2006
L’art. 23 del dlgs 152/2006 prevede anche una fase intermedia, ossia il deposito temporaneo in attesa del risultato delle analisi. Per le terre e rocce da scavo qualificate con il codice CER terre e rocce da scavo, il deposito temporaneo, come definito dall’art. 183, deve essere condotto in conformità alle seguenti disposizioni:

le terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti, come definiti dal regolamento (CE) 850/2004, devono essere depositate in ottemperanza alle norme tecniche regolanti lo stoccaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestite conformemente al suddetto regolamento;
le terre e rocce da scavo devono essere raccolte e avviate a operazioni di recupero o smaltimento in una delle seguenti modalità alternative:
almeno trimestralmente, indipendentemente dalle quantità depositate;
quando il quantitativo totale in deposito raggiunge complessivamente i 4.000 metri cubi, dei quali non più di 800 metri cubi sono rifiuti classificati come pericolosi. In ogni caso, la durata massima del deposito temporaneo non può superare un anno;
il deposito deve essere effettuato in conformità alle relative norme tecniche;
nel caso di rifiuti pericolosi, il deposito deve rispettare le norme che regolano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute e deve essere realizzato in modo tale da prevenire la contaminazione delle matrici ambientali. Ciò include un adeguato isolamento dal suolo, nonché la protezione dall’azione del vento e dalle acque meteoriche, compreso il convogliamento delle acque stesse.
Le analisi chimiche svolgono un ruolo cruciale nel processo di smaltimento terra da scavo, in quanto forniscono dati affidabili e oggettivi che consentono di determinare la natura e la composizione delle terre da scavo.

Normativa sullo smaltimento delle terre da scavo
La normativa sulle terre e rocce da scavo subirà ancora ulteriori modifiche in quanto si è in attesa del nuovo decreto. Dal 21 settembre il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha posto in consultazione lo schema di regolamento volto a semplificare la disciplina sulla gestione delle terre e delle rocce da scavo. Il testo ne disciplina l’utilizzo come sottoprodotti e il riutilizzo in sito al di fuori della disciplina dei rifiuti, in attuazione della disposizione dell’articolo 48 del decreto-legge PNRR 3 (24 febbraio 2023, n.13). Per ora possiamo leggere solo la bozza del decreto che è destinato a diventare il principale riferimento normativo in materia di terre e rocce da scavo.

Il dpr 120/2017 e l’art. 8 comma 1 del dl 133/2014 saranno abrogati con la pubblicazione del nuovo decreto così come previsto dall’articolo 48 comma 3 del dl 13/2023.

Fonte:
https://biblus.acca.it/smaltimento-terra-da-scavo-normativa/