In Gazzetta le linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio delle gallerie esistenti
L’Italia è un Paese lungo, stretto e con tante montagne; da qui la necessità di costruire tanti ponti e gallerie: si contano 2.179 gallerie, 21.072 ponti e viadotti, 6.320 cavalcavia.
Si tratta, quindi, di un ambito di applicazione molto vasto dove è di fondamentale importanza l’adozione di idonee misure di manutenzione e sicurezza per salvaguardare l’esercizio dell’infrastruttura e la salute dei lavoratori. Per farlo è necessario avere un sistema di classificazione del rischio che consenta la creazione di un grande “data base digitale”.
Grazie al lavoro svolto presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sono disponibili le linee guida riguardanti la classificazione e gestione del rischio delle gallerie, previste dal decreto Semplificazioni 2020 (dl n. 76/2020).
Contemporaneamente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 196 del 23 agosto 2022) del decreto 1 agosto 2022 contenente le linee guida per la sicurezza ed il monitoraggio dei ponti, trovano spazio le linee guida MIT per la sicurezza delle gallerie.
La redazione di un documento di valutazione dei rischi, che deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, è un obbligo in capo al datore di lavoro, non delegabile!
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Linee guida sul rischio e la sicurezza delle gallerie
Le linee guida in esame rappresentano uno strumento finalizzato alla classificazione delle gallerie esistenti secondo “classi di attenzione” che si attueranno in base ad un cronoprogramma previsto nel decreto.
In particolare, in riferimento alle suddette classi di attenzione si programmeranno:
indagini,
verifiche di dettaglio,
attività di monitoraggio,
interventi.
Scopo delle linee guida
Obiettivo primario è quello di assicurare l’omogeneità della classificazione e gestione del rischio, della valutazione della sicurezza e del monitoraggio delle gallerie esistenti lungo la rete stradale e autostradale.
Inoltre, come espresso nel decreto, è richiesta la nomina di un Responsabile ed è prevista anche la costituzione di un Osservatorio nazionale di monitoraggio.
Ambito di applicazione
Le linee guida si applicano alle gallerie stradali esistenti, intese come opere in sotterraneo in cui una dimensione è prevalente sulle altre due, di lunghezza superiore o uguale a 200 m per almeno uno dei fornici quando il sistema galleria presenta carreggiate separate, comprese le gallerie artificiali, le gallerie paramassi ed i sottopassi.
Per le opere di lunghezza inferiore a 200 m, il gestore valuterà caso per caso un’adozione parziale del documento, in relazione alle specificità delle singole situazioni e calibrata sulle criticità della singola galleria. Per i sottopassi, invece, le linee guida si applicano anche per lunghezze inferiori ai 200 m.
Fonte:
https://biblus.acca.it/sicurezza-nelle-gallerie-e-viadotti-ecco-le-indicazioni-del-mit/