Ecco le modalità di applicazione delle nuove disposizioni dettate dai decreti di settembre, con una procedura di valutazione dei rischi semplificata. Due casi studio, a basso ed alto rischio incendio
Il dm 10 marzo 1998 ha guidato i progettisti nella definizione dei criteri generali di prevenzione incendi per la progettazione delle “attività soggette e non normate”, rappresentando il principale strumento normativo per la valutazione dei rischi d’incendio nei luoghi di lavoro; dopo circa 20 anni si è reso necessario allineare i contenuti del dm alla continua evoluzione normativa che ha caratterizzato questo settore.
L’aggiornamento si è reso necessario soprattutto a seguito dell’emanazione del dm 3 agosto 2015 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139” (Codice di prevenzione incendi), che segna il passaggio ad una metodologia di progettazione della sicurezza antincendio che privilegia un approccio prestazionale alla prevenzione incendi, in grado di garantire standard di sicurezza elevati mediante un insieme di soluzioni progettuali sia conformi che alternative.
L’emanazione dei tre provvedimenti:
dm 1 settembre 2021 relativo al controllo e manutenzione delle attrezzature, degli impianti e dei sistemi di sicurezza antincendio;
dm 2 settembre 2021 relativo alla gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza ed alle caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio; esso comprende anche i corsi di formazione per gli addetti antincendio e per i formatori;
dm 3 settembre 2021 relativo alla valutazione dei rischi d’incendio, e sulle conseguenti misure di prevenzione, protezione e gestionali da attuare per la riduzione degli stessi, indicando i criteri per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, conduce al definitivo superamento del dm 10 marzo 1998.
I nuovi tre decreti, che sostituiscono il dm 10 marzo 1998, sono in continuità al Codice e delineano una procedura di valutazione dei rischi molto più semplificata (vedi articolo: Valutazione del rischio incendio: il dm 3 settembre 2021 e il “mini codice”); ciò che è contenuto nel vecchio dm, riguardante le attività non soggette al controllo da parte dei VVF, può essere letto in continuità con la RTO del Codice che si applica alle attività soggette.
Ad oggi sono 49 le attività soggette comprese nel citato allegato I, per le quali la RTO del Codice rappresenta l’unico riferimento progettuale possibile.
La valutazione del rischio incendio, redatta ai sensi del dm 10 marzo 1998, allegato I, costituisce parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) di cui agli artt. 17 e 28 del dlgs n. 81/2008 e s.m.i.; il dm 10 marzo 1998 fornisce, infatti, sia i criteri per la valutazione dei rischi d’incendio nei luoghi di lavoro sia le misure di prevenzione da adottare per ridurre il pericolo di un incendio o, nel caso in cui questo si sia verificato comunque, per limitarne le conseguenze.
Tale DVR, la cui redazione prevede il rispetto di misure tecniche e criteri generali, consente di tenere sotto controllo i potenziali rischi presenti nell’ambiente lavorativo, stimarne l’esposizione dei lavoratori nello svolgimento delle proprie attività e attuare le necessarie misure preventive e correttive.
Dal 1° giugno 2013 il DVR è obbligatorio in tutte le imprese con almeno un dipendente; deve essere redatto dal datore di lavoro con l’ausilio del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e del medico. In caso di omessa redazione è previsto l’arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500,00 a 6.400,00 euro.
Se stai cercando uno strumento che ti consenta di redigere correttamente ed evitare di incappare in sanzioni, puoi valutare il programma per il DVR, il DUVRI e il PEE, la soluzione professionale per la sicurezza nei luoghi di lavoro secondo il Testo Unico per la Sicurezza.
A tal riguardo segnaliamo che sul sito Inail è disponibile l’edizione 2022 del volume “Progettazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro”.
Volume Inail sicurezza antincendio
Il volume, nato dallo collaborazione tra Inail e dipartimento dei Vigili del Fuoco, riporta indicazioni di tipo normativo e pratico per la valutazione dei rischi d’incendio nei luoghi di lavoro, nonché l’analisi di due casi studio relativi, rispettivamente, ad un luogo di lavoro a basso e non basso rischio d’incendio.
In particolare, tiene conto dei recenti decreti del Ministro dell’interno del mese di settembre che sostituiranno il dm del 10 marzo 1998, in base a quanto previsto dal Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro (dlgs n. 81/2008).
Contenuti
Introduzione
La prevenzione incendi nei luoghi di lavoro
Ricadute sulla valutazione dei rischi da parte del Datore di lavoro
Richiami salienti nella precedente normativa abrogata
Il decreto “Controlli” – d.m. 1 settembre 2021
Il decreto “GSA” – d.m. 2 settembre 2021
Il decreto “Minicodice” – d.m. 3 settembre 2021
Chiudono il documento 2 casi studio:
Ufficio a basso rischio di incendio
Attività commerciale a rischio di incendio non basso
E’ fondamentale in fase di progettazione di edifici tener conto di una valutazione dei rischi dell’insorgere dell’incendio. La normativa antincendio sarà più o meno stringente in considerazione dell’attività a cui si riferisce: si divideranno in attività a basso, medio o alto rischio.
L’attività di prevenzione incendi deve essere, necessariamente, svolta da tecnici che conoscono la normativa di riferimento per il rilascio dei verbali e dei certificati necessari; a tal riguardo ti segnalo il programma per la progettazione unitaria ed integrata della prevenzione incendi, in grado di produrre tutta la documentazione antincendio: dalla relazione tecnica antincendio al fascicolo per il SUAP.
Fonte:
https://biblus.acca.it/volume-inail-sicurezza-antincendio-luoghi-di-lavoro/