Le opere provvisionali sono tutte quelle strutture e opere temporanee indipendenti dalla struttura del fabbricato, realizzate per garantire la sicurezza di chi lavora nel cantiere edile e delle persone estranee al cantiere in un loro accidentale coinvolgimento nei tempi e negli spazi di cantiere. Non fanno parte dell’opera compiuta in quanto verranno rimosse prima.
Affrontare la sicurezza nei cantieri edili richiede una comprensione approfondita delle opere provvisionali, come i ponteggi, insieme alla conoscenza dettagliata della normativa vigente. Un documento dell’INAIL sulla progettazione della sicurezza fornisce un’analisi esauriente su questi argomenti, offrendo informazioni fondamentali che riguardano le diverse tipologie di opere provvisionali, le autorizzazioni necessarie e gli elementi specifici che le costituiscono.
La gestione delle opere provvisionali in cantiere è uno degli aspetti che il coordinatore per la sicurezza deve definire all’interno del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC). È fondamentale che il coordinatore verifichi attentamente l’utilizzo di tali strutture durante le attività, poiché il mancato rispetto di questa responsabilità potrebbe comportare una violazione degli obblighi che ricadono sul suo ruolo di garante della sicurezza.
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Opere provvisionali: significato
Per opere provvisionali si intendono tutti quegli apprestamenti ausiliari all’esecuzione di lavori edili (costruzione, montaggio, riparazione, manutenzione, demolizione) caratterizzati dalla non continuità, in quanto destinati ad essere rimossi non appena cessata la necessità per la quale sono stati realizzati.
Rappresentano un secondo ordine di opere e attrezzature attorno all’edificio in corso di costruzione o rifacimento, la cui presenza ed utilizzo sono condizione necessaria non solo per la realizzazione del progetto, ma per garantire la sicurezza dei lavoratori.
Si tratta, pertanto, di opere di fondamentale importanza, da considerare attentamente da ogni punto di vista: progettuale, costruttivo, conservativo. Per questo motivo il loro inserimento nei piani di sicurezza è questione dalla quale non si può prescindere, poiché le opere provvisionali costituiscono uno degli aspetti più significativi nella valutazione dei presidi antinfortunistici da prevedere nel piano stesso.
Quali sono le opere provvisionali
Il documento dell’INAIL, intitolato La progettazione della sicurezza nel cantiere, distingue le opere provvisionali in base alle finalità cui sono destinate in:
opere di servizio: servono allo stazionamento e al transito sicuro durante il lavoro di persone, cose, attrezzi, materiali e apparecchi di sollevamento;
opere di sicurezza: completano la complessa struttura dell’ opera provvisionali e sono indispensabili per impedire la caduta dall’alto delle persone e dei materiali presenti sulle opere di servizio;
opere di sostegno: garantiscono la stabilità delle parti dell’opera che non sono ancora in grado di autosostenersi.
Si tratta di una distinzione più formale che di sostanza, in quanto sono frequenti i casi in cui uno stesso apprestamento svolga più di una funzione nello stesso tempo (come ad esempio il ponteggio).
Idoneità delle opere provvisionali
L’articolo 112 del testo unico sicurezza prescrive che le opere provvisionali devono essere allestite con buon materiale ed a regola d’arte, proporzionate ed idonee allo scopo. Inoltre, devono essere conservate in efficienza per la intera durata del lavoro.
Opere provvisionali di servizio
Le principali opere provvisionali di servizio sono:
ponteggi;
andatoie;
passerelle;
coperture di vani e botole.
Ponteggi
Fra le opere provvisionali, da allestire a seconda dei casi e delle necessità, quella più comunemente usata è il ponteggio fisso, in legno o metallo. Oggi l’uso del ponteggio in legno è quasi completamente abbandonato. Esistono diverse tipologie di ponteggi il cui utilizzo è consentito dalle norme:
a tubi e giunti;
a telaio prefabbricato;
multidirezionale.
Le operazioni di montaggio e smontaggio dei ponteggi devono essere effettuate secondo quanto previsto nel cosiddetto PiMUS (Piano di Montaggio, uso e smontaggio), documento redatto in modo specifico per ogni opera provvisionale. A tale scopo ti consiglio il software per ponteggi che ti consente la corretta redazione del piano di montaggio, uso e smontaggio e di ottenere automaticamente tutti i documenti previsti dalle norme per la sicurezza dei ponteggi.
Andatoie e passarelle
Le andatoie e passarelle servono per collegare zone del cantiere poste a quote differenti o separate dal vuoto. Devono rispettare i seguenti requisiti stabiliti dall’articolo 130 del D.Lgs. 81/2008.
larghezza ≥ 0,60 m quando sono destinate solo al passaggio di lavoratori;
se utilizzate anche per il trasporto di materiale 1.20 m;
la loro pendenza non deve essere > del 50%;
sulle tavole devono essere fissati listelli trasversali a distanza non maggiore del passo di un uomo carico.
Coperture di vani e botole
Le aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di lavoro devono essere circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede oppure devono essere coperte con tavolato saldamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio. Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una profondità superiore a 0,50 m devono essere munite di normale parapetto e tavola fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di persone.
Opere provvisionali di sicurezza
Le principali opere provvisionali di sicurezza sono:
impalcati sopra i posti di lavoro;
mantovane parasassi;
reti anticadute.
Impalcati sopra i posti di lavoro
Quando nelle immediate vicinanze dei ponteggi o del posto di caricamento e sollevamento di materiali vengono impastati calcestruzzi e malte o eseguite altre operazioni a carattere continuativo, è necessario costruire un solido impalcato sovrastante ad altezza non maggiore di 3 metri da terra a protezione contro la caduta di materiale (tettoia).
Mantovane parasassi
La mantovana (o parasassi) consiste in un tavolato fissato a bandiere inclinate per proteggere eventuali persone in transito o in sosta dalla caduta dall’alto di materiali o attrezzature minute. Devono essere rispettati i seguenti requisiti:
la distanza massima tra un parasassi e un qualsiasi impalcato non deve superare i 12 m;
la distanza minima tra la sommità del parasassi e l’impalcato deve essere di 1.10 m;
se realizzato con tavole queste devono avere spessore minimo di 4 cm.
Reti anticadute
Le reti di sicurezza anticaduta sono dispositivi di protezione collettiva contro le cadute dall’alto del personale addetto ai lavori, impiegate anche per contenere oggetti e detriti. La UNI EN 1263-1 distingue le reti di sicurezza per classe e sistema. Le classi sono determinate dalla dimensione della maglia e dall’energia massima che possono sopportare, con quattro categorie: A1, A2, B1 e B2. I sistemi si riferiscono al supporto della rete e all’impiego con quattro tipologie: S, T, U e V.
Opere provvisionali di sostegno
Le opere di sostegno corrispondono a un intervento di natura strutturale, poiché contrastano l’azione ribaltante del terreno. Vi sono le opere di sostegno a gravità (muri, gabbionate) e in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni); terra armata; paratie (palancole e diaframmi); strutture di sostegno di scavi e trincee.
Opere provvisionali: i ponteggi
Il citato documento fornisce anche informazioni dettagliate su quelli che sono gli elementi che costituiscono i ponteggi, come gli elementi posti alla base dei montanti (basette) e i sottoponti di sicurezza. Il documento indica, infatti, che l’estremità inferiore del montante deve essere sostenuta dalla piastra di base di adeguate dimensioni, corredata da elementi di ripartizione del carico trasmesso ai montanti. Il libretto di autorizzazione ministeriale indica le caratteristiche dell’elemento di ripartizione del carico e quanto debba essere lo sbraccio della basetta regolabile, a seconda della propria altezza.
Altre indicazioni per la basetta sono:
in caso di partenza su piani inclinati esiste il problema dell’appoggio in piano della basetta; alcuni libretti di autorizzazione prevedono, allo scopo, un tipologia di basetta orientabile;
tutti i libretti indicano come elemento di ripartizione del carico una tavola di legno di spessore di almeno 5 cm; pertanto le sottobasette in plastica gialla, non essendo autorizzate, non sarebbero consentite.
Libretto di autorizzazione ministeriale
Il documento Inail riporta che, chiunque intenda costruire e commercializzare un ponteggio, deve ottenere un apposito libretto di autorizzazione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il ponteggio, pur se realizzato nel rispetto della normativa vigente, deve successivamente essere sottoposto, in laboratori qualificati, a prove di carico sugli elementi di cui è costituito. Se i risultati delle prove risultano conformi, il Ministero rilascia al costruttore l’autorizzazione alla costruzione a all’impiego. É necessario, quindi, che la progettazione di un ponteggio avvenga rispettando i parametri alla base della relazione di calcolo del fabbricante e gli schemi tipo allegati al libretto di autorizzazione ministeriale.
Con il software per ponteggi, partendo dal semplice disegno del ponteggio, puoi ottenere automaticamente tutti i documenti previsti dalle norme per la sicurezza ed integrare il libretto di autorizzazione ministeriale del ponteggio con il piano di montaggio, uso e smontaggio (PiMUS).
Opere provvisionali: sottoponti
L’articolo 128 del testo unico della sicurezza prevede che gli impalcati e i ponti di servizio debbono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a distanza non superiore a 2,50 m. La costruzione del sottoponte può essere omessa per i ponti sospesi, per le torri di carico per i ponti a sbalzo e quando vengano eseguiti lavori di manutenzione e di riparazione di durata non superiore a cinque giorni.
La funzione è quella di trattenere persone o cose ed eventuali cadute dal ponte sovrastante.
Messa a terra, ancoraggi e parapetti
Attenzione particolare viene posta anche per la scelta e il posizionamento degli ancoraggi, dei parapetti nonché sulla equipotenzializzazione del suolo (messa a terra).
Ancoraggi
Come stabilito dall’articolo 125 del D.Lgs. 81/2008 gli ancoraggi vanno realizzati almeno ogni due piani di ponteggio e ogni due impalcati. Questa disposizione è più cautelativa rispetto all’indicazione contenuta in molti libretti di autorizzazione che prescrivono la realizzazione di un ancoraggio ogni 22 m2. La resistenza degli ancoraggi cambia in funzione del tipo di ancoraggio utilizzato e dal tipo di supporto.
Parapetto regolare
Gli impalcati e ponti di servizio, le passarelle, le andatoie poste ad un’altezza maggiore di 2 m devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto costituito da uno o più correnti paralleli all’intavolato, il cui margine superiore sia posto a non meno di 1 m dal piano di calpestio e di tavola fermapiede alta non meno di cm 20, messa di costa e aderente al tavolato.
Correnti e tavola fermapiede non devono lasciare una luce maggiore (in senso verticale) di 60 cm. Sia i correnti che la tavola fermapiede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti.
Messa a terra ponteggio
La messa a terra ponteggi consiste nel convogliare le correnti elettriche indotte dalle scariche atmosferiche direttamente nel terreno. Questa pratica è volta a prevenire che la struttura del ponteggio accumuli carica elettrica pericolosa che potrebbe essere trasferita a chiunque entri in contatto con essa.
Fonte: https://biblus.acca.it/il-vademecum-delle-opere-provvisionali-di-sicurezza