Novità inell’ambito della prevenzione incendi: è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 187 del’11 agosto 2022) il decreto 26 luglio 2022 del Ministero dell’Interno recante in allegato (Allegato 1) le norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti.
Fino ad ora il problema era regolamentato solo attraverso linee guida e circolari, con soluzioni pratiche per prevenire e gestire eventuali situazioni critiche.
La regola tecnica verticale, pur avendo la struttura di una RTV, si applica in combinazione con il Codice di Prevenzione Incendi (decreto del Ministro dell’interno del 3 agosto 2015), ma non sarà completamente integrata in esso; potrà, quindi, essere utilizzata come riferimento progettuale in combinazione con le sezioni “G, S, V1, V2, V3 e M” del Codice.
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RTV: ecco tutti i dettagli della normativa antincendio per lo stoccaggio ed il trattamento dei rifiuti
La presente RTV interviene in merito alla gestione della sicurezza antincendio e si applica a specifiche attività.
Quali impianti vanno adeguati?
La presente regola tecnica verticale si applica a:
stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio dei rifiuti in via esclusiva o a servizio degli impianti di trattamento di rifiuti (esclusi i rifiuti inerti e radioattivi);
centri di raccolta di rifiuti di superficie superiore a 3.000 m².
Campo di applicazione
Le norme tecniche si applicano alle suddette attività di nuova realizzazione e a quelle esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le attività esistenti devono essere adeguate alle disposizioni contenute nella regola tecnica entro 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il presente decreto non comporta adeguamenti per le attività che, alla data di entrata in vigore dello stesso, ricadono in uno dei seguenti casi:
siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità;
siano in regola con gli adempimenti previsti agli articoli 3, 4, 5 e 7 del dpr 151/2011.
Attività di stoccaggio
Fatte salve le operazioni di accorpamento, raggruppamento e miscelazione consentite ed autorizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti, i rifiuti devono essere stoccati per categorie omogenee e comunque tenendo conto della compatibilità tra le diverse tipologie.
L’attività di stoccaggio deve tener conto delle misure di gestione della sicurezza antincendio secondo i livelli di prestazione previsti dalla RTV in relazione alle caratteristiche di pericolo e al carico d’incendio, distinti, ove previsto, tra:
stoccaggi all’aperto
stoccaggi in luoghi confinati al chiuso.
Classificazioni impianti ed aree di stoccaggio
Per poter definire i livelli di prestazione delle strategie antincendi da assegnare alle aree di stoccaggio bisogna tener presente le caratteristiche di pericolo dei rifiuti in esse stoccati nonché dei carichi d’incendio specifico.
Ai fini antincendio la RTV classifica gli impianti in relazione a:
superficie lorda;
tipologie delle aree.
In particolare, le aree vengono così suddivise:
aree di stoccaggio rifiuti al chiuso;
aree di stoccaggio rifiuti all’aperto;
aree di stoccaggio rifiuti a parete;
aree di stoccaggio rifiuti in baia o bunker;
aree a rischio specifico;
altre aree.
Profili di rischio
I profili di rischio sono determinati per le aree di stoccaggio sia all’interno che all’aperto.
Contenuti
Campo di applicazione
Definizioni
Classificazioni
Valutazione del rischio incendio
Strategia antincendio:
reazione al fuoco
resistenza al fuoco
compartimentazione
gestione della sicurezza antincendio
controllo dell’incendio
rivelazione ed allarme
operatività antincendio
sicurezza degli impianti tecnologici
Fonte:
https://biblus.acca.it/rtv-stoccaggio-e-trattamento-rifiuti-2/