I lavori in quota sono attività svolte ad un’altezza superiore a 2 m. Ecco normativa, formazione e un elenco dei DPI necessari.
Nel settore edilizio la maggioranza delle lavorazioni all’interno dei cantieri temporanei e mobili si svolgono ad un’altezza tale da costituire un rischio per i lavoratori che ne sono coinvolti: si tratta dei cosiddetti lavori in quota.
Quando si parla di lavori in quota ci si riferisce a tutte quelle attività lavorative che portano il lavoratore a dover operare a più di 2 metri di altezza. I lavori in quota espongono i lavoratori a rischi particolarmente elevati per la loro salute e sicurezza, in particolare al rischio di caduta dall’alto.
Le cadute dall’alto sono una delle principali cause di infortuni e di decessi sul luogo di lavoro. E’ fondamentale, quindi, che il datore di lavoro svolga un’attenta analisi dei rischi i cui risultati devono essere specificati all’interno del documento di valutazione dei rischi (DVR).
Inoltre, sempre al datore di lavoro spetta l’obbligo di individuare le misure di prevenzione e protezione da attuare per contenere il rischio, dando priorità alla misure collettive rispetto a quelle individuali. Per eseguire una precisa e accurata valutazione dei rischi, ti consiglio di utilizzare un software per la redazione del DVR in grado di guidarti nella redazione del documento e sempre aggiornato alle evoluzioni normative.
Cosa si intende per lavori in quota?
L’art. 107 del dlgs 81/08 definisce il lavoro in quota come le attività lavorative che espongono il lavoratore al rischio di caduta da un’altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile; sono comprese anche le attività di scavo che prevedono profondità superiori a 2 metri.
La definizione di lavoro in quota non rappresenta necessariamente un’attività svolta in alto, ma qualunque lavoro che prevede la possibilità di caduta da oltre 2 metri è definito come tale.
Lavori in quota: da che altezza bisogna valutare il rischio
L’altezza alla quale bisogna valutare il rischio di caduta dall’alto è di 2 metri rispetto a un piano stabile.
Cosa si intende per piano stabile? Viene considerato stabile un piano che non può subire alcun effetto da parte della forza di gravità perché è saldamente ancorata al suolo (il pavimento e il terreno sono piani stabili).
Lavori in quota: quali sono
L’art. 105 del dlgs 81/08 elenca tutte le attività che rientrano nei lavori in quota, ossia:
lavori di scavo;
lavori di montaggio e/o smontaggio di elementi prefabbricati;
lavori di demolizione;
lavori di messa in sicurezza delle pareti rocciose;
attività di deramificazione;
attività svolti su coperture, su scale a pioli portatili e su ponteggi;
lavori di installazione di impianti e linee elettriche;
lavori di trasformazione o rinnovamento.
L’art. 106 del dlgs 81/08 specifica, invece, le attività escluse dalla definizione di lavori in quota:
i lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
le attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;
i lavori svolti in mare.
Lavori in quota: normativa e obblighi del datore di lavoro
La normativa per lavori in quota è rappresentata dal Titolo IV (capo II) del dlgs 81/08 che disciplina la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione da attuare. In particolare, l’art.111 stabilisce gli obblighi in capo al datore di lavoro, il quale ha il compito di scegliere le attrezzature più idonee per garantire condizioni di lavoro sicure rispettando i seguenti criteri:
priorità alle misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali;
scelta di attrezzature di lavoro aventi dimensioni confacenti alla natura dei lavori da eseguire.
Il datore di lavoro deve assolvere anche ad altri obblighi quali:
scegliere il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell’impiego;
disporre l’utilizzo di una scala a pioli sul posto di lavoro in quota casi in cui l’uso di altre attrezzature non risulti sicuro;
impiegare sistemi di accesso e posizionamento mediante funi e sedili sicurezza quando dalla valutazione di rischio risulta che il lavoro può essere svolto in condizioni di sicurezza per breve durata;
individuare le misure che mirano a minimizzare i rischi per i lavoratori prevedendo, laddove sia necessario, l’impiego di dispositivi di protezione contro le cadute;
comunicare l’eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute;
effettuare lavori temporanei in quota soltanto se le condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori;
vietare l’assunzione di bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori.
I rischi legati ai lavori in quota
La caduta dall’alto è, certamente, il rischio più frequente per chi svolge lavori in quota dovuta alla perdita di equilibrio. Ci sono, però, anche altre situazione pericolose in cui può trovarsi il lavoratore, come:
la sospensione inerte del corpo che si verifica quando il lavoratore rimane appeso e senza possibilità di muoversi che, a causa dell’imbracatura, può portare anche alla perdita di coscienza e, in mancanza di intervento in tempi brevi, anche alla morte;
l’effetto pendolo dovuto al movimento oscillatorio e incontrollato del lavoratore legato a un punto di ancoraggio che lo porta ad urtare contro il suolo, una parete o un qualsiasi ostacolo (per comprendere l’effetto pendolo ti consiglio di approfondire tirante d’aria);
lesioni di vario genere cioè impatti o tagli causati dalla caduta di masse e carichi dall’alto durante lo spostamento con mezzi edili.
Lavori in quota e PiMUS
I lavori in quota vengono svolti attraverso l’impiego di opere provvisionali come i ponteggi, i trabattelli e le piattaforme aeree. Nei casi in cui i lavori in quota richiedano l’impiego di ponteggi, è necessario redigere il PiMUS a cura del datore di lavoro. Il documento contiene al suo interno le indicazioni rivolte a tutti coloro che si occupano del montaggio, dell’utilizzo e dello smontaggio del ponteggio. Per progettare ponteggi adatti ad ogni tipo di struttura e per ogni specifica esigenza, ti consiglio di utilizzare un software per PiMUS ponteggi.
Formazione per i lavori in quota
La formazione per i lavori in quota riveste un ruolo di cruciale importanza, in quanto tali lavori costituiscono una delle attività a maggior rischio di infortunio. Pertanto, per garantire adeguata sicurezza nelle attività con rischio di caduta dall’alto, la formazione degli addetti e l’addestramento pratico rappresentano requisiti imprescindibili.
Nello specifico, la formazione deve riguardare:
i rischi cui sono soggetti;
il corretto utilizzo dei DPI;
l’utilizzo delle attrezzature;
le misure di prevenzione e protezione.
Obbligo del coordinatore sicurezza nei lavori in quota
Il coordinatore della sicurezza ha il compito di individuare e predisporre le opportune misure di prevenzione dei rischi di caduta dall’alto durante lo svolgimento dei lavori in quota. Si tratta di un obbligo strettamente legato alla redazione del PSC, documento obbligatorio nei cantieri in cui sono presenti più imprese. Il PSC deve essere redatto dal coordinatore in fase di progettazione e verificato costantemente dal coordinatore in fase di esecuzione.
DPI per lavori in quota
I dispositivi di protezione collettiva si dividono in:
parapetti, che impediscono la caduta dall’alto del lavoratore dalle superfici di lavoro piane ed inclinate;
reti di sicurezza, che impediscono e/o riducono gli effetti della caduta dall’alto del lavoratore;
sistemi combinati, cioè parapetti e reti di sicurezza integrati fra loro. Devono essere utilizzati se le singole protezioni non eliminano o riducono il rischio ad un livello accettabile.
L’art. 115 del dlgs 81/08 stabilisce che, qualora non sia stato possibile eliminare tutti i rischi attraverso l’applicazione dei sistemi di protezione collettiva, occorre che i lavoratori utilizzino in aggiunta anche i sistemi di protezione individuali. I più diffusi sono:
assorbitori di energia;
connettori;
dispositivo di ancoraggio;
cordini;
dispositivi retrattili;
guide o linee vita flessibili;
guide o linee vita rigide;
imbracature.
I DPI anticaduta rientrano nei dispositivi di 3a categoria che proteggono il lavoratore da danni gravissimi e, pertanto, devono rispondere a requisiti ben precisi definiti dalla normativa tecnica e dalla legislazione vigente.
I lavori in quota sono per natura una delle attività lavorative che rappresentano un maggior rischio di infortunio che possono tramutarsi anche in incidenti mortali. La sicurezza sul lavoro è un tema quanto mai all’ordine del giorno, ancora di più nei cantieri edili, che si riconfermano tra i luoghi più a rischio e più colpiti sul piano della salute e della sicurezza.
Per prevenire le cadute dall’alto non è sufficiente limitarsi a realizzare un’opera provvisionale (come appunto può essere il ponteggio) ma è necessario farlo attraverso una corretta valutazione dei rischi con conseguente elaborazione del DVR, utilizzando un software per la redazione del DVR.
FONTE:
https://biblus.acca.it/lavori-in-quota-cosa-sono-e-quali-sono-i-rischi/