La responsabilità di un committente su un infortunio sul lavoro dipende da vari fattori: professionalità, ingerenza nel cantiere e scelta impresa.

La Corte di Cassazione con la sentenza penale n. 40064/2022 dà alcuni chiarimenti su come vada valutata la responsabilità di un committente al verificarsi di un infortunio sul lavoro.

Lavori di manutenzione in condominio ed infortunio di un operaio. Il caso
L’amministratore di un condominio veniva processato dal tribunale per le responsabilità sull’infortunio sul lavoro di un operaio della ditta appaltata, in qualità di committente dei lavori di manutenzione commissionati.

La Corte d’Appello riteneva successivamente di non doversi procedere nei confronti dell’imputato per prescrizione del reato, ma i giudici confermavano la condanna al risarcimento dei danni all’operaio infortunato.

L’imputato quindi faceva ricorso in Cassazione sostenendo a sua difesa:

che aveva rispettato le prescrizioni formali richieste dalla legge;
la fiducia riposta nell’impresa affidataria dei lavori la cui serietà era conosciuta per esperienza diretta;
che non aveva mai rivestito alcuna posizione di garanzia, e, comunque, la Corte d’Appello non avrebbe verificato “in concreto” l’incidenza della sua condotta nelle cause che avevano provocato l’evento, considerato altresì che lo stesso mai si era ingerito nei lavori in questione.
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Il giudizio della Cassazione sull’incidenza del comportamento del committente privato sull’infortunio sul lavoro
Gli ermellini operano una distinzione tra committente privato e committente professionale e ricordano che in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro il committente privato non professionale che affidi in appalto lavori di manutenzione domestica, pur non essendo tenuto a conoscere, alla pari di quello professionale, le singole disposizioni tecniche previste dalla normativa prevenzionale, ha comunque l’onere di scegliere adeguatamente l’impresa, verificando che:

essa sia regolarmente iscritta alla C.C.I.A.,
sia dotata del documento di valutazione dei rischi,
non sia destinataria di provvedimenti di sospensione o interdittivi ai sensi dell’art. 14, dlgs 9 aprile 2008, n. 81,
altrimenti assumendo su di sé tutti gli obblighi in materia di sicurezza.

Risulta, nel caso in esame, che la sentenza impugnata non abbia esaminato questo aspetto.

La Cassazione chiarisce anche che in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, per valutare la responsabilità del committente, in caso di infortunio, “occorre verificare in concreto l’incidenza della sua condotta nell’eziologia dell’evento”, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l’esecuzione dei lavori, avuto riguardo:

alla specificità dei lavori da eseguire,
ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell’appaltatore o del prestatore d’opera,
alla sua ingerenza nell’esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d’opera,
alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo.
Anche in questo caso, l’analisi risulta del tutto omessa.

La Cassazione, per tali motivi, ha annullato la sentenza impugnata con rinvio a nuovo giudizio.

Fonte: https://biblus.acca.it/infortunio-sul-lavoro-e-responsabilita-del-committente/