Il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione è la figura che verifica l’attuazione del PSC da parte dell’impresa e la corretta applicazione delle procedure di lavoro.

Per garantire la sicurezza sul lavoro, è necessaria la presenza di alcune figure strategiche, quale quella del CSE, coordinatore sicurezza in fase di esecuzione. Il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione è il professionista che si occupa di supervisionare e coordinare la realizzazione dell’opera, garantendo che il contenuto del piano di sicurezza e coordinamento (PSC) venga applicato correttamente.

Il CSE, prima dell’inizio delle lavorazioni, adatta ed aggiorna il cronoprogramma dei lavori a partire dalle indicazioni contenute nel PSC, coordinandosi con il direttore dei lavori, con le imprese esecutrici ed eventuali lavoratori autonomi.

Sulla base del cronoprogramma, che deve essere aggiornato ogni qualvolta subentrino modifiche rispetto a quanto previsto dal coordinatore in fase di progettazione, il CSE definisce la calendarizzazione dei sopralluoghi, garantendo un’adeguata presenza per le attività di verifica e controllo.

Per questa ragione, risulta indispensabile il supporto di un software registro di cantiere per la sicurezza CSE che consente al coordinatore della sicurezza di aggiornare i piani di sicurezza, ovunque e direttamente dal suo smartphone; in questo modo il coordinatore è sempre aggiornato su tutto ciò che riguarda la sicurezza di un cantiere come ad esempio le lavorazioni che devono essere eseguite in un determinato giorno, i rischi, le misure di prevenzione e le risorse impegnate (macchinari, attrezzature e personale).

Qualora dall’attività di verifica svolta dal CSE emergano delle criticità in materia di sicurezza, il CSE deve verificarne l’adempimento al suo successivo sopralluogo documentando e trasmettendo l’esito alle imprese interessate. Per fare questo ti suggerisco di utilizzare un construction management software che ti aiuta a gestire e a coordinare al meglio qualsiasi problematica si verifichi in cantiere utilizzando un’unica piattaforma di comunicazione.

Chi è il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione?
Il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione è una figura professionale che, incaricata dal committente (o dal responsabile dei lavori), garantisce il rispetto delle norme di salute e sicurezza durante l’esecuzione del cantiere. Il suo ruolo consiste nel verificare l’idoneità della documentazione di sicurezza predisposta dalle imprese, nell’effettuare sopralluoghi in cantiere e nel coordinare le attività di imprese affidatarie, subappaltatrici e lavoratori autonomi al fine di evitare interferenze pericolose.

La sua definizione è contenuta nell’art. 89 lett. f del dlgs 81/08 come:

soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’art. 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente oppure ancora il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato.

Il ruolo del CSE è più complesso rispetto a quello del coordinatore sicurezza in fase di progettazione, la cui funzione è circoscritta alla redazione del PSC; il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, invece, è chiamato a garantire gli interessi del committente, nonché a rispettare la normativa rispetto agli organi di vigilanza.

Il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione quando serve e chi lo nomina
Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione viene nominato dal committente o dal responsabile dei lavori. La nomina del coordinatore in fase di esecuzione, secondo l’art. 90 del dlgs 81/08 è obbligatoria:

nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non in contemporanea;
nei cantieri in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori, o di parte di essi, venga affidata a una o più imprese.
Compiti del coordinatore sicurezza in fase di esecuzione
I compiti del CSE sono specificati dall’art. 92 del dlgs 81/08. Durante la realizzazione dell’opera il coordinatore per l’esecuzione dei lavori si occupa di:

verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC (ove previsto) e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
controllare l’idoneità del POS (piano operativo di sicurezza), da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC, assicurandone la coerenza con quest’ultimo;
adeguare il PSC e il fascicolo dell’opera, in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;
verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi POS;
organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni del testo unico sulla sicurezza rispetto alle prescrizioni del PSC;
proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto; nel caso il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza idonea motivazione, il CSE dà comunicazione dell’inadempienza all’ASL e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
L’ultimo obbligo è particolarmente importante in quanto individua la posizione di garanzia del CSE nel potere/dovere di intervenire direttamente sulle singole lavorazioni pericolose; pertanto è necessario che il coordinatore in fase di esecuzione frequenti il cantiere con una periodicità sufficiente a rilevare eventuali lavorazioni pericolose.

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, i requisiti
Il coordinatore della sicurezza, sia in fase di progettazione che di esecuzione, deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti specificati dall’art. 98 del dlgs 81/08:

laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM- 69, LM-73, LM-74; o laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S. Inoltre, deve avere l’attestazione da datori di lavoro o committenti, che comprovi l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;
laurea conseguita nelle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23 (decreto ministeriale 16 marzo 2007); o laurea conseguita nelle classi 8, 9, 10, 4 (in base al decreto ministeriale 4 agosto 2000). Inoltre, attestazione fornita da datori di lavoro o committenti che comprovi l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno due anni;
diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, oltre all’attestazione, sempre da parte di datori di lavoro o committenti, che certifichi l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno 3 anni.
Inoltre, occorre il possesso dell’attestato di frequenza, con verifica di apprendimento finale, a un corso specifico in materia di sicurezza organizzato dalle Regioni mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale (dall’INAIL, dall’Istituto italiano di medicina sociale, dagli ordini o collegi professionali, dalle università, ecc.).

I contenuti del corso di formazione sono definiti dall’allegato XIV del dlgs 81/08. Il corso di formazione iniziale è di 120 ore suddivise in:

una parte teorica da 96 ore comprendente:
un modulo giuridico (da 26 ore);
un modulo tecnico( da 52 ore);
un modulo metodologico/organizzativo (da 16 ore).
una parte pratica da 24 ore.
Inoltre, sempre all’allegato XIV, viene stabilito che per mantenere l’abilitazione il coordinatore deve frequentare corsi di aggiornamento di 40 ore ogni 5 anni secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016.

Per quanto riguarda il modulo giuridico e i corsi di aggiornamento, questi possono svolgersi in modalità e-learning rispettando l’allegato I dell’accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 21 dicembre 2011 (emanato per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37).

Sanzioni per il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione
Il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione può essere punito con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro in caso di mancata:

verifica l’applicazione delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza e di coordinamento;
verifica il POS delle imprese assicurandone la coerenza con il PSC e il fascicolo di cui all’allegato XVI valutando le proposte delle imprese;
organizza riunioni per la cooperazione tra i lavoratori autonomi e i datori di lavoro;
segnala al committente o al responsabile dei lavori eventuali inosservanze delle disposizioni di sicurezza.
Per evitare di incorrere in qualsiasi tipo di sanzione, ti consiglio di utilizzare subito un software piani di sicurezza che consente la creazione di piani di sicurezza chiari, personalizzati e sempre rispondenti alle norme.

Fonte:
https://biblus.acca.it/coordinatore-sicurezza-in-fase-esecutiva-cse/