In vigore misure speciali per l’utilizzo della cassa integrazione per il caldo eccessivo in edilizia e in agricoltura; proroga versamento e adozione linee guida
Con l’estate e l’aumento delle temperature si presenta, come ogni anno, il “rischio caldo” per i lavoratori impiegati in attività lavorative da svolgersi in ambienti all’aperto (outdoor).
In considerazione delle eccezionali ondate di calore, il Governo ha messo in campo misure straordinarie per scongiurare i rischi sul lavoro a causa delle temperature record di questo periodo che hanno conseguenze dirette sul benessere psicofisico (ad esempio: disidratazione, insolazione, vertigini e malattie della pelle) e sono anche causa di alterazioni delle capacità motorio-cognitive, lesioni di vario tipo, malattie infettive e stress da calore. In particolare è stato disposto che in caso di emergenza climatica, fino a dicembre 2023, i lavoratori potranno accedere alla cassa integrazione ad ore oltre i limiti di durata massima già previsti dalla normativa. Per gestire il rischio da calore secondo le nuove disposizioni ti suggerisco di affidarti ad un software piani sicurezza già aggiornato per affrontare correttamente la valutazione del rischio caldo eccessivo, come lo stress termico per temperature elevate.
Cassa integrazione caldo eccessivo: ecco cosa prevede il decreto
In Gazzetta Ufficiale (la n. 175 del 28 luglio 2023) il decreto-legge n. 98/2023 recante “Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento” in vigore dal 29 luglio 2023.
Il provvedimento introduce, quindi, misure urgenti in materia di emergenza climatica e tutela dei lavoratori anche dal punto di vista economico per i lavoratori per i quali è prevista la sospensione dell’attività lavorativa per le eccezionali ondate di calore dei giorni scorsi, nonché di termini di versamento del contributo di solidarietà temporaneo.
In presenza di eventi meteo estremi e non evitabili, oltre alle procedure e gli obblighi in capo ai datori di lavoro previsti dal dlgs 81/2008, il decreto intende favorire deroghe ai limiti di utilizzo della cassa integrazione e, per gli edili, riduce i costi ordinari.
Le misure in materia di tutela dei lavoratori più esposti ai colpi di calore contenute nel decreto legge dovrebbero valere per tutto il 2023, con la prospettiva di renderli strutturali nella prossima legge di Bilancio.
Nel dettaglio, il decreto è articolato nei seguenti 5 articoli:
Art. 1. – Disposizioni in materia di integrazioni salariali ordinarie per le imprese del settore edile, lapideo e delle escavazioni in caso di eccezionale emergenza climatica
Art. 2. – Disposizioni in materia di integrazione salariale per gli operai agricoli in caso di eccezionale emergenza climatica
Art. 3. – Linee guida in materia in salute e sicurezza
Art. 4. – Disposizioni in materia di proroga di termini di versamento
Art. 5. – Entrata in vigore
Vediamo nel dettaglio le misure previste.
Trattamento salariale per i lavoratori in cantiere
Per fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, tra le nuove misure emergenziali è prevista la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023.
Per quanto riguarda l’edilizia, il provvedimento stabilisce che il ricorso alla cassa integrazione ordinaria, nel periodo luglio-dicembre 2023, non incide ai fini del raggiungimento del limite massimo di fruizione di ammortizzatori pari a 52 settimane in un biennio mobile (non si applicano le disposizioni dell’articolo 12, commi 2 e 3, del dlgs n. 148/2015 sull’integrazione salariale ordinaria, relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili richiesti anche dalle imprese).
Inoltre, per le imprese che presentano domanda di integrazione salariale non si applica il contributo addizionale previsto dal dlgs n. 148/2015; ossia per questi periodi di Cigo le aziende non sono tenute a versare il contributo addizionale del 9, 12, 15% della retribuzione globale che sarebbe spettata al dipendente per le ore non lavorate.
Le imprese interessate
Sono interessate da questa agevolazione:
le imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini,
le aziende industriali di escavazione e/o lavorazione del materiale lapideo,
le imprese artigiane di escavazione e lavorazione di materiali lapidei (tranne quelle che svolgono separatamente le due attività).
Trattamento salariale per gli operai agricoli
In caso di eccezionali eventi climatici, anche per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato si rende necessaria la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa nel periodo compreso tra il 29 luglio 2023 (entrata in vigore del decreto) e il 31 dicembre 2023. In tal caso viene riconosciuto il trattamento previsto nei casi di intemperie stagionali di cui all’art. 8 della legge n. 457/1972; viene riconosciuta la cassa integrazione giornaliera anche se l’attività verrà svolta per metà dell’orario giornaliero contrattualmente previsto.
I periodi di trattamento non sono conteggiati nei 90 giorni massimi e sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro.
Il trattamento è erogato direttamente dall’INPS e per la misura sono stati stanziati 1,4 milioni di euro.
Adozione linee guida per i lavoratori che sono esposti alle emergenze climatiche
Ai sensi dell’art. 3 del decreto in esame è disposto che il Ministero del Lavoro e il Ministero della Salute favoriscano, attraverso decreti interministeriali, la sottoscrizione di intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per l’adozione di linee guida e procedure concordate per l’attuazione delle previsioni di cui al dlgs n. 81/2008 a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori che sono esposti alle emergenze climatiche.
Versamento contributo di solidarietà: prorogato al 30 novembre
Il decreto prevede, infine, che il contributo di solidarietà (previsto dall’art. 1, commi da 115 a 119, della legge di Bilancio 2023) può essere versato entro il 30 novembre 2023, senza alcuna applicazione di sanzioni e interessi per la quota parte corrispondente alla differenza tra:
l’importo del contributo determinato dalla legge di Bilancio 2023;
l’importo del contributo determinato in applicazione delle disposizioni previste dall’art. 5, del dl. n. 34/2023 e successivamente abrogate.
Quali sono i lavori più a rischio?
I soggetti interessati dal provvedimento sono quelli dei settori più esposti al lavoro all’aperto con alte temperature, ossia:
settore edile,
lapideo,
escavazioni,
agricolo.
Nel dettaglio, la possibilità di chiedere la cassa integrazione ad ore, dal computo delle 52 settimane del biennio mobile, riguarderebbe:
la CIGO per l’edilizia;
la CISOA per l’agricoltura.
Quando è riconosciuta la CIG?
La cassa integrazione guadagni (CIG), ovvero uno dei maggiori ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previsti dalla legge, viene riconosciuta per temperature elevate nei casi in cui:
la temperatura effettiva sul luogo di lavoro è almeno pari ai 35° centigradi;
la temperatura è al di sotto dei 35 gradi centigradi, considerando la temperatura percepita dal corpo umano (che come è noto può essere più alta di quella segnata dai termometri).
Per l’assegnazione della cassa integrazione, hanno rilievo anche:
la specifica tipologia dell’attività svolta;
le condizioni nelle quali si trovano a operare i lavoratori.
A tal riguardo ricordiamo, infine, che l’INL ha emanato la nota 5056 del 13 luglio 2023 rivolta agli ispettori, chiamati a vigilare sulle attività più esposte, ed ai datori di lavoro e lavoratori in merito agli effetti delle temperature estreme. Inoltre, con il messaggio 2729 del 20 luglio 2023, l’INPS riassume le indicazioni per i casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa conseguenti alle temperature elevate ed il ricorso al trattamento di integrazione salariale quando le temperature risultino superiori a 35°; tuttavia, la possibilità di ricorrere alla cassa integrazione è invocabile anche per le temperature percepite, ossia “se le relative attività sono svolte in luoghi non proteggibili dal sole o se comportino l’utilizzo di materiali ovvero in presenza di lavorazioni che non sopportano il forte calore”.
Nell’ambito della valutazione dei rischi il datore di lavoro dovrà tenere conto delle ondate di calore, di temperature alte o percepite come tali e degli effetti sulla salute; per non farti trovare impreparato e rispondere correttamente alle nuove disposizioni, ti suggerisco di provare il software piani di sicurezza a partire da piani-tipo e accurate analisi di lavorazioni e rischi, disegni planimetrie, layout e modelli di simulazione del cantiere; condividi in cloud i tuoi documenti, li aggiorni online.
Per la piena fruizione degli ammortizzatori, si attendono le istruzioni dell’Inps.
Fonte:
https://biblus.acca.it/decreto-cassa-integrazione-caldo-eccessivo/