L’art. 98 del dlgs 81/08 individua i requisiti per svolgere le funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP) e in fase di esecuzione (CSE)
Nei cantieri temporanei e mobili, l’esecuzione dei lavori è spesso affidata a più imprese che si ritrovano a coesistere e a lavorare all’interno dello stesso luogo. Per salvaguardare la sicurezza di tutti i lavoratori e per garantire il coordinamento tra le diverse imprese impegnate, è necessaria la presenza di una figura che svolga il ruolo di coordinatore della sicurezza.

Per ricoprire questo ruolo, il coordinatore deve possedere specifici requisiti. Questi requisiti sono elencati dall’art. 98 del dlgs 81/2008.

Il coordinatore è impegnato sia nella fase di progettazione (CSP) che nella fase di esecuzione (CSE) dei lavori con compiti differenti, dalla redazione del piano di sicurezza e coordinamento (PSC) alla corretta applicazione delle procedure di lavoro.

Per chi svolge queste attività può risultare utile essere supportato da un software piani di sicurezza che consente la creazione di piani di sicurezza chiari, personalizzati e sempre rispondenti alle norme. Ci sono altri strumenti per il coordinatore della sicurezza che ti consiglio di scaricare subito:

un software registro di cantiere per la sicurezza CSE che consente la redazione del registro di cantiere e al tempo stesso di consultare e aggiornare i piani di sicurezza direttamente sul cantiere;
un software giornale dei lavori e direzione lavori che permette di creare un ambiente di lavoro collaborativo sul cloud dove ognuno, secondo il ruolo assegnato, apporta informazioni utili a ricostruire l’andamento dei lavori attraverso annotazioni e sopralluoghi in qualsiasi momento.
Requisiti professionali del coordinatore per la sicurezza
I requisiti per svolgere le funzioni del coordinatore in fase di progettazione e del coordinatore in fase di esecuzione sono individuati dall’art. 98 dlgs 81/2008.

In particolare occorre possedere:

titoli di studio;
esperienza lavorativa comprovata;
formazione specifica e aggiornata periodicamente.
Titoli di studio
I titolo di studio, individuati dal comma 1 dell’art. 98 dlgs 81/08, sono:

laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM- 69, LM-73, LM-74; o laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S. Inoltre, deve avere l’attestazione da datori di lavoro o committenti, che comprovi l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;
laurea conseguita nelle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23 (decreto ministeriale 16 marzo 2007); o laurea conseguita nelle classi 8, 9, 10, 4 (in base al decreto ministeriale 4 agosto 2000). Inoltre, attestazione fornita da datori di lavoro o committenti, che comprovi l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno due anni;
diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, oltre all’attestazione, sempre da parte di datori di lavoro o committenti, che certifichi l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno 3 anni.
Formazione specifica e aggiornata periodicamente
Assieme al possesso di uno di questi titoli sopra indicati, costituisce un requisito anche il possesso dell’attestato di frequenza, con verifica di apprendimento finale, a un corso specifico in materia di sicurezza organizzato dalle regioni mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale (dall’INAIL, dall’Istituto italiano di medicina sociale, dagli ordini o collegi professionali, dalle università, ecc.).

I contenuti del corso di formazione sono definiti dall’allegato XIV del dlgs 81/08.

Nello specifico la durata del corso di formazione iniziale è di 120 ore così suddivise in:

una parte teorica da 96 ore che include:
un modulo giuridico da 26 ore;
un modulo tecnico da 52 ore;
un modulo metodologico/organizzativo da 16 ore.
una parte pratica da 24 ore complessive.
Inoltre, sempre all’allegato XIV, è stabilito che per mantenere l’abilitazione, il coordinatore deve frequentare corsi di aggiornamento con cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore, che è possibile svolgere per mezzo di diversi moduli nell’arco del quinquennio e in modalità e-learning, secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016.

Le spese relative ai corsi sono a carico dei partecipanti (comma 5).

Per quanto riguarda il modulo giuridico e i corsi di aggiornamento, il comma 3 stabilisce che questi possono svolgersi in modalità e-learning, nel rispetto a quanto previsto nell’allegato I dell’accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 21 dicembre 2011 (emanato per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37, comma 2).

Quando non è richiesto l’attestato di frequenza?
Il comma 4 stabilisce che l’attestato di frequenza (previsto al comma 2) non è richiesto per coloro che:

hanno svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni per almeno 5 anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio;
sono in possesso di un certificato universitario che attesti il superamento di un esame relativo ad uno specifico insegnamento del corso di laurea nel cui programma sono presenti i contenuti minimi previsti nell’allegato XIV, oppure di un attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario i cui programmi e le relative modalità di svolgimento siano conformi all’allegato XIV);
sono in possesso della laurea magistrale LM-26 (laurea magistrale in Ingegneria della Sicurezza).

Fonte: https://biblus.acca.it/art-98-dlgs-81-08-requisiti-del-csp-e-del-cse/