L’art. 80 del dlgs 81/08 definisce gli obblighi del datore di lavoro per la salvaguardia dei lavoratori dai rischi elettrici.

Apparecchiature ed impianti elettrici rappresentano fonti di pericolo per la sicurezza sul lavoro. Il rischio elettrico è il rischio derivante dal contatto diretto o indiretto con una parte attiva non protetta di un impianto elettrico. Pertanto, per qualsiasi lavoro che si svolge in prossimità di una fonte di energia elettrica, si configura come un rischio elettrico.

L’art. 80 del dlgs 81/08 stabilisce che il datore di lavoro deve prendere tutte le precauzioni affinché i lavoratori non corrano pericoli nell’utilizzo di impianti e apparecchiature elettriche. Per farlo deve effettuare la valutazione dei rischi che gli consente di adottare le misure di prevenzione opportune e di individuare i DPI necessari. Inoltre, il datore di lavoro deve assicurarsi che le procedure di sicurezza vengano applicate.

La valutazione dei rischi rientra tra gli obblighi non delegabili del datore di lavoro. Il datore di lavoro che non provvede ad effettuare la valutazione dei rischi può andare incontro a conseguenze di tipo penale e amministrativo; può essere punito, infatti, con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro. Per questa ragione può esserti utile un software per la sicurezza sul lavoro in cui trovi le linee guida efficaci per la valutazione dei rischi di tutte le attività di lavoro e redigere il DVR tenendo conto di tutte le specificità della tua attività.

Obblighi del datore di lavoro
L’art. 80 del dlgs 81/08, al comma 1, stabilisce che il datore di lavoro deve applicare le misure necessarie affinché gli impianti, i materiali, le apparecchiature e i dispositivi abbiano requisiti tali da proteggere i lavoratori da:

contatti elettrici diretti;
contatti elettrici indiretti;
innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;
innesco di esplosioni;
fulminazione diretta ed indiretta;
sovratensioni;
altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.
Valutazione del rischio elettrico
Per la gestione del rischio elettrico il comma 2 dell’art. 80 del dlgs 81/08 prevede che il datore di lavoro effettui una valutazione del rischio tenendo conto di:

condizioni e delle caratteristiche specifiche del lavoro, comprese eventuali interferenze;
rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
tutte le condizioni di esercizio prevedibili.
La valutazione dei rischi deve essere dettagliata e rivista periodicamente in base a cambiamenti dei processi lavorativi o dell’organizzazione aziendale che possono alterare la valutazione precedente. Inoltre, deve rispettare le normative tecniche CEI per quanto riguarda i requisiti di sicurezza, i livelli di accettabilità e i parametri relativi ad attrezzature, DPI e formazione delle figure qualificate per svolgere lavori esposti a rischio elettrico.

Una volta effettuata la valutazione del rischio elettrico, il datore di lavoro deve adottare le misure tecniche ed organizzative per eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, individuare i dispositivi di protezione (collettivi ed individuali) e predisporre le procedure di uso e manutenzione per garantire la sicurezza degli impianti, da attuare tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti e delle indicazioni contenute nei manuali d’uso e manutenzione delle apparecchiature (commi 3 e 3-bis).

Fonte:
https://biblus.acca.it/art-80-dlgs-81-08-rischio-elettrico-e-obblighi-del-datore-di-lavoro/