Pubblicata la normativa sull’installatore di sistemi di ancoraggio permanenti, tra cui linea vita per tetti. Ecco i dettagli della UNI 11900.
Dal 16 febbraio è in vigore la norma:
UNI 11900 “Attività professionali non regolamentate – Installatore di sistemi di ancoraggio – Requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità“.
Tra gli ancoraggi permanenti certamente il più utilizzato è la linea vita.
Cosa si intende per linea vita?
La linea vita è un sistema di ancoraggio posto sul tetto di un edificio; esso è costituito da un cavo in acciaio teso e sostenuto da punti di collegamento collocati a debita distanza per consentire agli operatori che vi si siano agganciati con apposite imbracature, di muoversi agevolmente ed in sicurezza.
Una linea vita in generale è costituita da:
ancoraggi verticali per linea flessibile da fissare, in base al tipo di copertura, sulla trave di colmo, sulle falde del tetto o sul pacchetto isolante;
dissipatore di energia tra linea vita ed imbracatura, che rallenta e frena la caduta;
punti di ancoraggio sotto-tegola per realizzare percorsi di risalita dall’accesso alla copertura alla linea vita principale, ideali per edifici storici in quanto poco visibili.
Ti ricordo che a proposito di sicurezza dei lavori in copertura e progettazione di tali dispositivi è disponibile il software per il calcolo delle linee vita e la redazione dell’Elaborato Tecnico della Copertura secondo le norme nazionali, regionali e provinciali e le indicazioni della nuova norma UNI 11560:2022.
La UNI 11900, curata dalle commissioni dell’UNI “Sicurezza” e “Dispositivi di protezione contro le cadute dall’alto“, tende a definire la figura professionale dell’installatore di sistemi di ancoraggio permanenti in copertura, ossia la figura professionale che effettua il montaggio, lo smontaggio e le ispezioni del sistema di ancoraggio di cui appunto alla UNI 11560 (revisionata lo scorso giugno).
La UNI 11900 sui requisiti dell’installatore dei sistemi di ancoraggio per tetti
L’attività professionale dell’installatore di sistemi di ancoraggio è articolata in tre livelli: base, intermedio e avanzato.
I requisiti sono specificati in termini di conoscenze e abilità, anche al fine di identificarne chiaramente il livello di autonomia e responsabilità in coerenza con il Quadro Nazionale delle Qualificazioni (QNQ). Tali requisiti sono inoltre espressi in modo da rendere omogenei e trasparenti, per quanto possibile, i relativi processi di valutazione della conformità e quindi le procedure di certificazione.
La norma è costruita secondo lo schema in uso per tutti gli altri documenti normativi riguardanti le attività professionali non regolamentate. Un’attività normativa regolata dalla legge 4/2013 (“Disposizioni in materia di professioni non organizzate“) che applica efficacemente il principio di sinergia tra legislazione e normazione tecnica e che in particolare all’articolo 6 rimanda proprio alle norme UNI per la definizione dei principi e dei criteri che disciplinano l’esercizio autoregolamentato di queste attività professionali.
Il capitolo 4 (“Compiti e attività specifiche della figura professionale“) riporta i compiti e le attività specifiche della figura professionale – articolati per i livelli base, intermedio e avanzato – sintetizzati attraverso un prospetto di facile consultazione (nel prospetto vengono infatti evidenziati con una ‘X’ quali compiti possono essere effettuati dall’installatore base e/o intermedio e/o avanzato).
Anche nel capitolo 5 i punti relativi alle conoscenze, abilità, autonomia e responsabilità associate all’attività professionale sono resi attraverso un sintetico prospetto per agevolarne rapidamente la comprensione.
La UNI 11900 si completa con tre appendici:
l’appendice A specifica le linee guida per la valutazione della conformità relativa ai risultati dell’apprendimento, con specifico riferimento al processo di certificazione di terza parte;
l’appendice B sono invece contenute delle indicazioni relative agli aspetti etici e deontologici applicabili, compreso un inquadramento generale per la realizzazione di una infrastruttura della cultura dell’integrità professionale, di particolare rilevanza ai fini della tutela dei consumatori/utenti, compreso ogni stakeholder pertinente;
l’appendice C, anch’essa di carattere informativo, riporta i contenuti minimi riguardanti l’apprendimento non formale dell’installatore circa la teoria, i prodotti, le lavorazioni e i controlli.
Quando è obbligatoria la linea vita sul tetto?
Il lavoro sulle coperture comporta un elevato rischio di caduta dall’alto.
L’art. 115 del dlgs 81/2008 “Testo unico sulla sicurezza sul lavoro“, al comma 1 precisa che:
Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all’articolo 111, comma 1, lettera a), è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione idonei per l’uso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, conformi alle norme tecniche, quali i seguenti:
a) assorbitori di energia;
b) connettori;
c) dispositivo di ancoraggio;
d) cordini;
e) dispositivi retrattili;
f) guide o linee vita flessibili;
g) guide o linee vita rigide;
h) imbracature.
L’art. 111, comma 1, lettera a) citato dall’art. 115 dello stesso testo sulla sicurezza, prescrive:
Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri:
a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.
Se ne deduce che in caso di lavori in copertura con rischio di caduta dall’alto, l’installazione della linea vita sul tetto sarà effettuata in linea generale qualora non sia possibile installare un ponteggio (attrezzatura di protezione collettiva che assolve anche al ruolo di protezione per la caduta dall’alto) che è senz’altro da preferire come dispositivo di sicurezza del caso.
È doveroso aggiungere che i regolamenti normativi delle regioni possono prevedere in via obbligatoria l’installazione della linea vita tetto per la manutenzione o l’installazione di impianti tecnologici in copertura di nuove costruzioni o di edifici esistenti.
Ricordiamo anche che i lavori in copertura prevedono la redazione dell’elaborato tecnico della copertura quale ulteriore strumento d’informazioni finalizzato alla sicurezza dei lavoratori.
Fonte:
https://biblus.acca.it/sistemi-di-ancoraggio-per-tetti/