Milleproroghe 2023: più tempo per l’adeguamento antincendio di scuole, asili nido, ospedali, strutture turistiche, rifugi alpini

Da pochi giorni il decreto Milleproroghe è stato convertito in legge (legge n. 14 del 24 febbraio 2023); tra le proroghe dei termini di interesse per il comparto delle costruzioni in edilizia si evidenziano quelle in materia di prevenzione incendi.

In particolare va segnalata la proroga di 2 anni, slitta al 31 dicembre 2024, del termine per l’adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuola, per le strutture nell’ambito delle quali sono erogati percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), nonché per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido.

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Adeguamento normativa antincendio scuole e asili nido: proroga al 31 dicembre 2024
Gli edifici scolastici e gli asili nido avranno 2 anni di tempo in più per adeguarsi alla normativa antincendio. Il comma 5 dell’art. 5, della legge n. 14/2023 ha infatti prorogato dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2024 il termine per l’adeguamento alla normativa antincendio, laddove non si sia già proceduto, per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, per le strutture nell’ambito delle quali sono erogati percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), nonché per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido.

Slitta al 31 dicembre 2024 anche il termine entro il quale gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido, con oltre 30 alunni presenti, devono adeguarsi alla normativa antincendio (Regola tecnica verticale contenuta nel dm 16 luglio 2014).

Il termine dell’adeguamento è, pertanto, uniformato per le diverse realtà.

Adeguamento normativa antincendio e mitigazione del rischio
Il comma 6 dell’art. 5 sopprime, invece, il termine del 31 dicembre 2021 entro cui dovevano essere definite:

idonee misure gestionali di mitigazione del rischio da osservare sino al completamento dei lavori di adeguamento;
scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive.
Adeguamento normativa antincendio strutture turistico-ricettive: proroga al 31 dicembre 2024
Ai sensi del comma 1 dell’art. 12-bis, per le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto viene disposta la proroga dei termini per l’adeguamento delle strutture alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2024.

Nel dettaglio, la proroga riguarda le seguenti strutture:

le attività esistenti alla data di entrata in vigore della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere approvata dal decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994;
le attività in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio approvato dal decreto del Ministro dell’interno 16 marzo 2012.
Ricordiamo che tali strutture hanno l’obbligo, entro il 30 giugno 2023, di presentare al comando provinciale dei vigili del fuoco la SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno 6 delle seguenti prescrizioni (nel testo attualmente vigente risultano almeno quattro le prescrizioni da rispettare), come disciplinate dalle specifiche regole tecniche:

resistenza al fuoco delle strutture;
reazione al fuoco dei materiali;
compartimentazioni;
corridoi;
scale;
ascensori e montacarichi;
impianti idrici antincendio;
vie di uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;
vie di uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;
locali adibiti a depositi.
Adeguamento normativa antincendio rifugi alpini: proroga al 31 dicembre 2023
Sempre ai sensi del comma 1 dell’art. 12-bis, limitatamente ai rifugi alpini viene prorogato al 31 dicembre 2023 il termine per la presentazione, ai fini del rispetto della normativa antincendio:

dell’istanza preliminare per l’esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni, nonché dei progetti di modifiche a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio (ai sensi dell’art. 3 del dpr 151/2011);
della SCIA sostitutiva dell’istanza per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi (ai sensi dell’art. 4 del dpr 151/2011).

Fonte:
https://biblus.acca.it/proroga-adeguamento-antincendio-scuole/